Infortunio sul lavoro ante 2000
Con la sentenza n. 10972 del 24 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della valutazione dell’invalidità permanente negli infortuni sul lavoro verificatisi prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000, ribadendo un principio di particolare rilievo per il contenzioso previdenziale e assicurativo.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava un lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto nel 1994. In sede di merito, la Corte d’Appello aveva riconosciuto un aggravamento dei postumi invalidanti sulla base di una consulenza tecnica che, però, aveva applicato criteri riconducibili al danno biologico.
Secondo la Suprema Corte, tale impostazione è giuridicamente errata, poiché finisce per applicare retroattivamente il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000 a un evento verificatosi in epoca anteriore alla riforma.
Il diverso criterio tra sistema previgente e danno biologico
La Cassazione chiarisce che, per gli infortuni sul lavoro antecedenti al 2000, continua a trovare applicazione il sistema delineato dal D.P.R. n. 1124/1965. In questo regime, l’indennizzo INAIL deve essere determinato esclusivamente in relazione alla riduzione della capacità lavorativa generica del lavoratore, ossia all’incidenza concreta della menomazione sull’attitudine al lavoro e sulla capacità produttiva.
Diversamente, il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000 si fonda sulla tutela del danno biologico, inteso come lesione dell’integrità psicofisica della persona, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito.
La Corte sottolinea come i due modelli rispondano a logiche profondamente diverse e non possano essere considerati sovrapponibili:
- nel sistema previgente, la percentuale di invalidità misura la diminuzione della capacità lavorativa;
- nel sistema successivo, la percentuale esprime la compromissione dell’integrità psicofisica in sé considerata.
Perché la sentenza è stata cassata
Nel caso concreto, la consulenza tecnica d’ufficio aveva concentrato la propria analisi esclusivamente sul danno biologico, omettendo qualsiasi valutazione dell’effettivo impatto dei postumi sulla capacità lavorativa del lavoratore.
Per questo motivo, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte territoriale, disponendo il rinvio affinché il giudice di merito proceda a una nuova valutazione conforme ai criteri previsti dal D.P.R. n. 1124/1965.
Il principio di diritto affermato
La pronuncia afferma un principio destinato ad avere importanti ricadute pratiche.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, la percentuale di invalidità deve essere determinata esclusivamente sulla base della riduzione della capacità lavorativa generica, senza poter fondare la valutazione sul danno biologico.
La Cassazione precisa inoltre che eventuali richiami alle tabelle introdotte successivamente possono essere utilizzati solo in funzione ausiliaria e analogica, purché resti centrale la verifica delle conseguenze della menomazione sull’attitudine al lavoro.
Le implicazioni pratiche della decisione
La sentenza n. 10972/2026 conferma un orientamento rigoroso in materia di infortuni sul lavoro antecedenti alla riforma del 2000 e richiama giudici e consulenti tecnici alla corretta applicazione del criterio normativo ratione temporis.
La decisione assume particolare rilievo nei giudizi di aggravamento e nelle controversie ancora pendenti relative a eventi lesivi verificatisi sotto il vigore del sistema previgente, evitando indebite sovrapposizioni tra il modello della capacità lavorativa e quello del danno biologico.