Dal 1° gennaio 2026 entra a pieno regime la nuova disciplina fiscale del Terzo settore, in attuazione del decreto-legge n. 84/2025. Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che svolgono attività commerciali e sono titolari di partita IVA devono quindi adeguarsi alle nuove regole sul regime forfettarie previste dal Codice del Terzo Settore.
Regime forfettario ex art. 86 CTS: chi può accedervi
Le ODV e le APS possono applicare il regime forfettario previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017 se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro derivanti da attività commerciali.
L’adesione al regime può avvenire:
- in sede di apertura della partita IVA per i nuovi enti;
- oppure tramite dichiarazione annuale per gli enti già operativi.
Alcune entrate, come plusvalenze, sopravvenienze e dividendi, non concorrono al calcolo della soglia dei 85.000 euro.
IVA e fatturazione nel regime forfettario
Gli enti che aderiscono al regime ex art. 86, quando fatturano a soggetti italiani, non applicano l’IVA e non la espongono in fattura.
Pur non essendo prevista la certificazione dei corrispettivi, è comunque obbligatorio dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica per l’emissione dei documenti fiscali.
Come compilare correttamente la fattura elettronica
In assenza di un codice IVA specifico per il regime, la prassi indicata prevede l’utilizzo del codice N2.2 – “Non soggette – altri casi”.
Operativamente, nei software di fatturazione è necessario:
- creare un nuovo codice IVA con aliquota 0,00%;
- selezionare la natura IVA N2.2;
- inserire il riferimento normativo al regime forfettario ex art. 86 del CTS;
- disattivare l’opzione relativa all’imposta di bollo;
- impostare il codice come predefinito;
- salvare le modifiche.
In questo modo la fatturazione risulta coerente con il regime fiscale applicato dagli enti del Terzo settore.
Regime forfettario per ODV e APS