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Codatorialità e licenziamento: chiarimenti sull’applicazione dell’art. 18

Con l’ordinanza n. 336 del 2026, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in materia di codatorialità e applicazione della tutela reale prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Licenziamento e codatorialità

Secondo la Cassazione, in presenza di una situazione di codatorialità accertata, il licenziamento intimato in forma scritta da uno solo dei datori di lavoro, individuato come “datore formale”, è idoneo a produrre effetti sull’intero rapporto di lavoro plurisoggettivo.

Di conseguenza, gli altri codatori non sono tenuti a manifestare autonomamente e separatamente una propria volontà risolutiva: la comunicazione del licenziamento da parte di uno solo di essi è sufficiente a sciogliere il rapporto complessivo.

Tutela reale e requisito dimensionale

In caso di illegittimità del licenziamento, ai fini dell’applicazione della tutela reale ex art. 18, il requisito dimensionale non deve essere valutato con riferimento alla singola società formale, ma considerando complessivamente tutti i lavoratori occupati dalle imprese codatrici.

Questo principio rafforza la tutela del lavoratore nei contesti di gruppo o di organizzazione integrata tra più società.

Il caso esaminato

La pronuncia trae origine dal caso di una lavoratrice:

  • formalmente assunta da una società del gruppo;
  • stabilmente impiegata nell’interesse comune di più imprese;
  • successivamente riconosciute in giudizio come codatori di lavoro.

Il licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo tramite lettera raccomandata inviata dal solo datore formale, è stato valutato alla luce della reale struttura plurisoggettiva del rapporto.

Implicazioni operative

La decisione ribadisce che, nei casi di codatorialità:

  • il licenziamento può essere validamente intimato da un solo datore;
  • le tutele applicabili al lavoratore dipendono dalla dimensione complessiva delle imprese coinvolte;
  • i gruppi societari devono prestare particolare attenzione alla gestione unitaria dei rapporti di lavoro.
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