Una recente sentenza del Tribunale di Trani (n. 622/2026) ha chiarito un punto rilevante per le imprese: il datore di lavoro non effettuare unilateralmente il cambio del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato in azienda, anche se questo è scaduto, quando si tratta di un contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.
Secondo il giudice, il passaggio a un diverso CCNL dello stesso ambito produttivo può avvenire solo con un accordo sindacale. In assenza di tale intesa, la sostituzione del contratto non è legittima.
Il caso esaminato dal tribunale
La decisione nasce dal caso di un’azienda operante nei servizi di call center e information technology, che aveva deciso di abbandonare il CCNL delle telecomunicazioni (TLC) per adottare il CCNL Business Process Outsourcing (BPO).
L’impresa aveva comunque comunicato la decisione alle segreterie nazionali e territoriali dei sindacati e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU). Tuttavia, secondo il tribunale, queste comunicazioni non sono sufficienti a rendere valida la sostituzione del contratto.
Il principio stabilito dalla sentenza
Il giudice ha ribadito che, quando il CCNL applicato è quello stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, il datore di lavoro non può recedere unilateralmente per applicarne un altro, anche se appartenente allo stesso comparto.
Per procedere con il cambio del CCNL è quindi necessario un accordo con le organizzazioni sindacali.
Implicazioni per le imprese
La sentenza evidenzia come la scelta del CCNL non possa essere modificata liberamente dal datore di lavoro quando coinvolge contratti collettivi di riferimento nel settore. Eventuali cambiamenti devono essere gestiti attraverso un confronto e un’intesa con le parti sindacali, per evitare contenziosi e contestazioni.