Gli interessi legati a debiti tributari non hanno sempre lo stesso trattamento fiscale. Con la Risposta a interpello n. 185/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la distinzione tra gli interessi pagati in sede di conciliazione giudiziale e quelli versati per il ravvedimento operoso, precisando quando è ammessa la deduzione ai fini IRES e quale ruolo assume l’articolo 96 del TUIR.
La differenza principale riguarda la natura degli interessi: quelli da conciliazione giudiziale sono deducibili secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa, mentre quelli da ravvedimento operoso, nel caso esaminato, sono indeducibili.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello riguarda una società italiana alla quale era stata contestata l’indebita detrazione dell’IVA relativa a rapporti con alcuni fornitori.
La società aveva definito la contestazione relativa a una prima annualità mediante conciliazione giudiziale, mentre per altre annualità aveva regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
L’impresa chiedeva se gli interessi versati fossero deducibili ai fini IRES e se dovessero essere applicati i limiti previsti dall’articolo 96 del TUIR.
Interessi da conciliazione giudiziale: deducibili ai fini IRES
Per gli interessi pagati nell’ambito della conciliazione giudiziale, l’Agenzia conferma l’orientamento già espresso nelle risposte a interpello n. 541/2022 e n. 172/2024.
Questi interessi hanno funzione compensativa del ritardo nella riscossione del tributo e devono essere valutati autonomamente rispetto all’imposta cui si riferiscono.
Di conseguenza, anche quando il tributo principale è indeducibile, gli interessi da conciliazione giudiziale possono essere dedotti ai fini IRES, in assenza di una specifica disposizione che ne escluda la deducibilità e nel rispetto delle regole generali del reddito d’impresa.
L’Agenzia esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, relativo alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari, poiché gli interessi in questione non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.
Interessi da ravvedimento operoso: perché sono indeducibili
Diverso è il trattamento degli interessi versati in occasione del ravvedimento operoso.
L’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale e maturati giorno per giorno, per regolarizzare spontaneamente il ritardato versamento dei tributi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questi interessi hanno natura moratoria e risarcitoria e sono accessori all’obbligazione tributaria principale. Ne condividono, pertanto, il trattamento fiscale.
Nel caso esaminato, gli interessi da ravvedimento operoso sono quindi indeducibili ai fini IRES, in coerenza con l’orientamento richiamato della Corte di Cassazione, ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022.
La questione relativa all’articolo 96 del TUIR risulta assorbita: l’indeducibilità discende già dalla qualificazione fiscale degli interessi.
Conciliazione giudiziale e ravvedimento: differenze a confronto
| Aspetto | Conciliazione giudiziale | Ravvedimento operoso |
|---|---|---|
| Natura degli interessi | Compensativa | Moratoria e risarcitoria |
| Rapporto con il tributo | Valutazione autonoma | Accessori all’imposta |
| Deducibilità IRES nel caso esaminato | Ammessa | Esclusa |
| Articolo 96 del TUIR | Non applicabile | Questione assorbita |
Cosa cambia per le imprese?
La Risposta n. 185/2026 evidenzia l’importanza di distinguere la natura degli interessi prima di determinarne il trattamento fiscale.
Per le imprese, la corretta qualificazione delle somme versate in occasione di una controversia tributaria o di una regolarizzazione spontanea può incidere direttamente sul reddito imponibile IRES.
Occorre inoltre prestare attenzione alla contabilizzazione e all’imputazione temporale dei componenti negativi. L’Agenzia precisa, infatti, che il proprio parere non riguarda la correttezza della classificazione contabile, della quantificazione delle somme o della loro imputazione temporale. La risposta, pertanto, non conferma automaticamente la deducibilità nell’esercizio in cui gli interessi sono stati contabilizzati.
FAQ – Domande frequenti
Gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili?
Sì. Secondo la Risposta n. 185/2026, sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d’impresa, in assenza di specifiche disposizioni che ne escludano la deducibilità.
Gli interessi da ravvedimento operoso sono deducibili?
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, no. Gli interessi moratori seguono il trattamento fiscale del tributo principale e sono quindi indeducibili ai fini IRES.
L’articolo 96 del TUIR si applica agli interessi da conciliazione giudiziale?
No. L’Agenzia esclude l’applicazione dell’articolo 96 perché gli interessi in questione non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.
La deducibilità è automatica nell’anno di contabilizzazione?
No. La risposta non esamina né conferma la corretta imputazione temporale delle somme. La deducibilità deve essere valutata anche alla luce delle regole applicabili alla determinazione del reddito d’impresa.