Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore nuove regole per le sanzioni relative ad alcuni tributi regionali e locali. Le modifiche, introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, puntano a rendere il sistema sanzionatorio più uniforme e prevedibile, introducendo importi predeterminati per diverse violazioni dichiarative.
La riforma riguarda principalmente IMU, TARI, imposta di soggiorno, locazioni brevi ed ecotassa. Tra le novità più rilevanti figurano la revisione delle sanzioni per le dichiarazioni omesse o infedeli e l’estensione delle regole sul ravvedimento operoso.
IMU e TARI: le nuove sanzioni dal 2027
Per IMU e TARI, le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione saranno calcolate secondo percentuali fisse, superando il precedente sistema basato su una forbice tra un minimo e un massimo.
In particolare, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 sono previste le seguenti misure:
Dichiarazione omessa: sanzione pari al 100% del tributo non versato.
Dichiarazione infedele: sanzione pari al 40% del tributo non versato.
Importo minimo: 50 euro per entrambe le violazioni.
Per l’IMU restano inoltre previste specifiche sanzioni in caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari comunali: da 100 a 500 euro. Se la risposta arriva oltre 60 giorni dalla notifica, il Comune può applicare una sanzione da 50 a 200 euro.
La disciplina IMU contempla anche la riduzione a un terzo delle sanzioni nei casi previsti di acquiescenza, con pagamento del tributo dovuto, della sanzione e degli interessi entro il termine per presentare ricorso.
Imposta di soggiorno e locazioni brevi
La riforma introduce criteri analoghi per le violazioni dichiarative relative all’imposta di soggiorno e agli obblighi previsti per le locazioni brevi.
Anche in questi casi, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, la sanzione sarà:
pari al 100% del tributo non versato in caso di dichiarazione omessa;
pari al 40% del tributo non versato in caso di dichiarazione infedele;
non inferiore a 50 euro.
Le modifiche interessano anche gli intermediari e gli altri soggetti coinvolti nella riscossione o nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi, per gli obblighi previsti dalla normativa.
Ecotassa: sanzioni più definite
La riforma interviene anche sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comunemente chiamato ecotassa.
Dal 2027, per le violazioni considerate dalla norma, sono previste le seguenti sanzioni:
Omessa registrazione delle operazioni di conferimento in discarica: 200% del tributo relativo all’operazione.
Registrazione infedele: 150% del tributo relativo all’operazione.
Omessa o infedele dichiarazione: sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
Le nuove misure sostituiscono il precedente intervallo sanzionatorio previsto per le registrazioni omesse o infedeli e adeguano in euro gli importi relativi alle violazioni dichiarative.
Ravvedimento operoso: possibile anche dopo l’avvio dei controlli
Un’altra novità riguarda il ravvedimento operoso, che viene ricondotto espressamente anche alla disciplina dei tributi regionali e locali.
La regolarizzazione può essere effettuata anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, purché non sia stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento relativo alla violazione.
La presenza di un processo verbale di constatazione o di uno schema di atto non impedisce automaticamente il ravvedimento, ma può influire sulla misura della riduzione applicabile.
Questo strumento consente quindi, quando ne ricorrono i presupposti, di regolarizzare la propria posizione beneficiando di una riduzione della sanzione ordinaria.
Quando si applicano le nuove regole?
Le nuove misure specifiche previste per IMU, TARI, imposta di soggiorno, locazioni brevi ed ecotassa si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.
Il riferimento temporale decisivo è dunque la data in cui è stata commessa la violazione, non quella in cui il Comune o l’altro ente competente emette l’accertamento.
Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma non tutte le sue disposizioni seguono la stessa decorrenza: il coordinamento con la disciplina generale delle sanzioni e le modifiche specifiche ai singoli tributi devono essere valutati separatamente.
Cosa devono verificare contribuenti e professionisti
Per individuare correttamente la sanzione applicabile, è importante verificare:
quale tributo è interessato;
se la violazione riguarda il versamento, la dichiarazione o un altro adempimento;
quando è stata commessa la violazione;
quale disciplina sanzionatoria è applicabile;
se sono già stati notificati atti di liquidazione o accertamento;
se è ancora possibile ricorrere al ravvedimento operoso;
se esistono disposizioni regolamentari locali rilevanti.
In sintesi
Il D.Lgs. 147/2026 punta a rendere più omogeneo il sistema delle sanzioni per i tributi regionali e locali. Dal 2027, per le violazioni dichiarative considerate, le sanzioni saranno predeterminate: 100% del tributo non versato in caso di omissione e 40% in caso di dichiarazione infedele, con un minimo di 50 euro.