L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche resta un adempimento ricorrente per imprese e professionisti che emettono documenti senza applicazione dell’IVA in determinati casi previsti dalla normativa.
Il tributo è pari a 2 euro per ogni fattura soggetta a bollo e si applica, in linea generale, quando l’importo supera 77,47 euro e l’operazione risulta esente, non imponibile oppure fuori campo IVA.
Quando si paga: le scadenze trimestrali
Il versamento dell’imposta avviene con cadenza trimestrale secondo un calendario preciso:
- 1° trimestre (gennaio – marzo): entro il 31 maggio
- 2° trimestre (aprile – giugno): entro il 30 settembre
- 3° trimestre (luglio – settembre): entro il 30 novembre
- 4° trimestre (ottobre – dicembre): entro il 28 febbraio dell’anno successivo
Se una scadenza cade in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile.
La soglia dei 5.000 euro: quando si può rinviare
La normativa prevede una semplificazione per importi contenuti:
- se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 settembre;
- se la somma dovuta per primo e secondo trimestre resta sotto i 5.000 euro, è possibile effettuare un unico versamento entro il 30 novembre.
Questa flessibilità consente di ridurre il numero di adempimenti durante l’anno.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può avvenire attraverso due modalità:
- addebito diretto nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
- modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo distinti per ciascun trimestre.
Controlli e verifiche dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture per cui risulta dovuta l’imposta di bollo.
Questi dati sono consultabili nell’area riservata e possono essere modificati o integrati prima del pagamento, consentendo così di correggere eventuali errori ed evitare irregolarità.