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Ordinanza 02/10/2025 n. 26609 – Quando si integra la giustificatezza del licenziamento del dirigente

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025, torna a precisare i confini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, un criterio che si distingue dalla giusta causa e dal giustificato motivo tipici della generalità dei rapporti di lavoro. La decisione valorizza la natura fiduciaria della funzione dirigenziale e l’ampiezza dei poteri conferiti a chi ricopre ruoli apicali.

Il caso esaminato

La vicenda riguarda un dirigente responsabile della gestione di una commessa internazionale. Il datore di lavoro aveva disposto il licenziamento non sulla base di una singola e grave violazione disciplinare, ma per una serie di carenze complessive di coordinamento e vigilanza nella fase di preparazione di una gara d’appalto.

La Corte d’Appello aveva escluso la giusta causa ma aveva comunque ritenuto il recesso giustificato, in ragione del venir meno dell’affidamento necessario nel ruolo ricoperto. Il lavoratore aveva impugnato la decisione, contestando l’ampiezza del giudizio discrezionale.

La posizione della Cassazione

La Suprema Corte conferma l’impostazione dei giudici di merito e riafferma alcuni principi chiave:

  • nel rapporto dirigenziale non si applica automaticamente lo schema della giusta causa o del giustificato motivo;
  • ciò che rileva è l’esistenza di circostanze idonee a compromettere il vincolo fiduciario, valutate nel loro insieme;
  • la responsabilità del dirigente comprende anche le attività della struttura che coordina e fa proprie con consapevolezza.

La mancata vigilanza e il coordinamento inadeguato dei collaboratori possono dunque integrare una condotta incompatibile con il livello di affidabilità richiesto a una figura apicale.

Il principio di diritto

La Corte enuncia un principio generale:
per la giustificatezza del licenziamento del dirigente non è necessaria la verifica analitica di specifici elementi tipici della giusta causa; è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, purché esso sia motivato da circostanze che incidono sull’affidabilità richiesta dal ruolo.

La Cassazione ribadisce anche che il licenziamento del dirigente non deve essere un’extrema ratio: può conseguire a qualunque comportamento che mini il rapporto fiduciario.

L’ordinanza n. 26609/2025 conferma che il parametro della giustificatezza è uno standard elastico, basato su una valutazione complessiva della condotta e sull’effettiva perdita di fiducia. Il licenziamento è legittimo quando poggia su motivazioni coerenti, non arbitrarie e rispettose dei principi di correttezza e buona fede.

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