Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore del 14 agosto 2026, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 1° luglio 2026, ha fornito importanti indicazioni sulla possibilità di utilizzare strumenti di geolocalizzazione nei confronti dei lavoratori in smart working.
Il Tribunale ha annullato una sanzione precedentemente applicata dal Garante per la protezione dei dati personali, chiarendo che la geolocalizzazione del lavoratore può essere considerata legittima quando risponde a specifiche esigenze organizzative e non si traduce in un’attività di controllo continuo.
Le condizioni da rispettare
L’utilizzo della geolocalizzazione per i lavoratori in smart working deve avvenire nel rispetto di precise garanzie, tra cui:
- assenza di un monitoraggio costante e continuativo del lavoratore;
- utilizzo dei dati limitato a specifiche esigenze organizzative;
- adeguata informazione preventiva ai dipendenti;
- rispetto delle garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori;
- piena conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
La pronuncia conferma quindi che la geolocalizzazione non è di per sé vietata nello smart working, ma il suo utilizzo deve essere proporzionato, motivato e trasparente, evitando forme di controllo invasivo dell’attività lavorativa.