Unioncamere ricorda che dal 2025 entra in vigore un nuovo obbligo per le società: gli amministratori devono comunicare il proprio domicilio digitale PEC al Registro delle Imprese entro il 31 dicembre 2025.
L’adempimento è previsto dal quadro normativo che ha introdotto l’obbligo del domicilio digitale del titolare di cariche societarie, con l’obiettivo di garantire un sistema uniforme e verificabile di recapiti digitali personali per le comunicazioni ufficiali.
Chi è obbligato
L’obbligo riguarda esclusivamente:
- l’amministratore unico, oppure
- l’amministratore delegato, oppure
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non esistono amministratori delegati.
Non riguarda tutti gli amministratori, ma solo le cariche con poteri di rappresentanza previste dalla normativa.
Che tipo di PEC serve
Il domicilio digitale comunicato:
- deve essere personale,
- non può coincidere con la PEC della società,
- deve essere attivo, valido e univocamente riconducibile all’amministratore.
Perché è obbligatorio
La PEC dell’amministratore diventa:
- il recapito ufficiale per ricevere notifiche e comunicazioni dagli enti pubblici,
- lo strumento primario per la trasparenza digitale delle cariche,
- un dato che inciderà sulla regolarità amministrativa della società, essendo soggetto a controlli da parte del Registro delle Imprese.
Cosa devono fare le società
Entro il 31 dicembre 2025, l’amministratore interessato deve:
- attivare una PEC personale, se non già posseduta;
- comunicarla al Registro Imprese tramite pratica telematica;
- mantenere il domicilio digitale sempre valido e aggiornato.
Cosa accade se non si adempie
Il mancato adempimento comporta:
- sanzioni amministrative previste dal Codice Civile in materia di comunicazioni obbligatorie al Registro delle Imprese,
- possibili irregolarità nell’assetto societario registrato, che l’Ufficio Registro può contestare alla società.
Quando scade l’obbligo
31 dicembre 2025
Termine entro il quale tutte le società già iscritte devono comunicare la PEC del proprio amministratore. Per le società costituite successivamente, l’adempimento è contestuale alla prima iscrizione.