L’INPS, con il Messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, ha effettuato un aggiornamento della dichiarazione “de minimis” per l’accesso agli incentivi soggetti a tale regime, in conformità ai nuovi regolamenti UE 2023/2831 e 2023/2832.
Principali novità
- Nuovi massimali triennali di aiuto concedibile:
- Settore generale (Reg. UE 2023/2831): € 300.000
- Servizi di interesse economico generale (SIEG – Reg. UE 2023/2832): € 750.000
- Pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014): € 40.000
- Settore agricolo (Reg. UE 1408/2013): € 50.000
- Trasporto merci su strada: eliminato il vecchio limite di € 100.000 → ora si applica il massimale generale di € 300.000.
Il triennio di riferimento viene calcolato a ritroso in anni solari dalla data di concessione dell’aiuto (salvo eccezioni per pesca e acquacoltura).
Gli aiuti si riferiscono sempre all’impresa unica, comprendendo le imprese collegate tramite controllo o influenza dominante.
Aggiornamento modulistica
L’INPS ha effettuato l’aggiornamento dei moduli “de minimis” disponibili sul Portale delle Agevolazioni.
Per le domande prive di modulo telematico, come alcune richieste di incentivi per la ricollocazione NASpI, è necessario utilizzare la nuova dichiarazione aggiornata, disponibile nella sezione Moduli → Aziende e Contributi (codice SC105).