Cass. civ., Sez. lavoro, ord. nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026
La Corte di Cassazione, con sette ordinanze gemelle pubblicate il 16 settembre 2026, ha chiarito un importante principio in materia di contribuzione previdenziale dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata.
Secondo la Corte, il socio di una SRL iscritto alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS deve versare i contributi previdenziali sulla quota di reddito d’impresa a lui imputata ai fini IRPEF, mentre non devono essere inclusi nella base imponibile gli utili accantonati dalla società e non distribuiti.
Il caso
Le controversie riguardavano soci lavoratori di SRL per i quali l’INPS aveva calcolato i contributi eccedenti il minimale sulla base dell’intero reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini IRES.
Gli utili, tuttavia, non erano stati distribuiti ai soci, ma erano rimasti nella disponibilità della società, accantonati a riserva.
I giudici di merito avevano respinto le pretese dell’INPS e l’Istituto aveva quindi proposto ricorso per Cassazione.
Il principio della Cassazione
La Corte ha richiamato l’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, secondo cui la contribuzione degli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti è collegata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.
La questione centrale riguarda quindi il momento in cui il reddito prodotto dalla società diventa fiscalmente imputabile al socio.
Per le società di persone, il reddito viene imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
La situazione è diversa nelle SRL, nelle quali il reddito viene innanzitutto dichiarato dalla società ai fini IRES. Per il socio, l’utile diventa reddito rilevante ai fini IRPEF quando viene effettivamente percepito, salvo il caso in cui la società abbia optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR.
Utili accantonati: niente contribuzione previdenziale
Da questa distinzione deriva il principio affermato dalla Cassazione: gli utili prodotti dalla SRL, ma accantonati a riserva e non distribuiti, non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore, in assenza di un regime di trasparenza fiscale.
Non è quindi sufficiente che l’utile sia stato prodotto dalla società perché possa automaticamente essere considerato reddito del socio ai fini contributivi.
Occorre invece verificare se tale reddito sia stato fiscalmente imputato al socio e da questi effettivamente percepito, secondo le regole proprie delle SRL.
La differenza rispetto alle società di persone
La pronuncia evidenzia una differenza significativa tra società di persone e società di capitali.
Nelle società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, per cui il reddito viene imputato direttamente ai soci anche se non materialmente percepito.
Nelle SRL, invece, in assenza dell’opzione per la trasparenza, il reddito rimane imputato alla società fino alla distribuzione degli utili.
La Corte ha quindi escluso che il reddito IRES della SRL possa essere automaticamente utilizzato dall’INPS come base per determinare i contributi dovuti dal socio lavoratore.
In sintesi
Le sette ordinanze della Cassazione affermano un principio rilevante per i soci lavoratori di SRL iscritti alla Gestione artigiani o commercianti:
gli utili accantonati dalla società e non distribuiti non possono essere considerati, di per sé, reddito del socio ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.
La base contributiva deve essere individuata tenendo conto delle regole fiscali di imputazione del reddito al socio, distinguendo il regime ordinario delle SRL da quello delle società di persone e dal regime opzionale di trasparenza fiscale.