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Superminimo non assorbibile: cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24475 del 2026, conferma un importante principio in materia di superminimo: la sua eventuale assorbibilità può essere valutata anche sulla base del comportamento complessivo tenuto nel tempo dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda nasce dal ricorso presentato da un’azienda contro una decisione della Corte d’Appello di Napoli, che aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto a mantenere un superminimo non assorbibile, condannando il datore di lavoro alla restituzione delle somme trattenute.

Nel caso specifico, il superminimo era rimasto invariato nel corso degli anni, nonostante gli aumenti dei minimi retributivi derivanti dai diversi rinnovi del contratto collettivo.

Secondo i giudici, tale comportamento costante rappresentava un elemento concreto per dimostrare la volontà originaria delle parti di escludere l’assorbimento automatico del superminimo.

Non conta solo ciò che è scritto nel contratto

La Cassazione richiama l’articolo 1362 del Codice Civile, secondo cui l’interpretazione del contratto deve tenere conto non soltanto del significato letterale delle clausole, ma anche del contesto e del comportamento complessivo e successivo delle parti.

Di conseguenza, stabilire se un superminimo sia assorbibile o non assorbibile richiede una valutazione della volontà negoziale delle parti, accertamento che spetta al giudice di merito.

Gli aumenti del CCNL non comportano sempre l’assorbimento

Il rinnovo del contratto collettivo e il conseguente aumento dei minimi tabellari non determinano automaticamente l’assorbimento del superminimo individuale.

La situazione può essere diversa quando, nel corso degli anni, si è consolidata una prassi aziendale che esclude l’assorbimento oppure quando il superminimo è stato riconosciuto per specifiche e particolari finalità.

Perché è importante formalizzare il superminimo

La sentenza evidenzia l’importanza di definire con chiarezza, già al momento dell’accordo, la natura del superminimo.

È quindi opportuno indicare espressamente e per iscritto se l’importo debba essere assorbibile o meno rispetto ai futuri aumenti previsti dai rinnovi del CCNL, evitando possibili controversie interpretative.

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