Il rapporto tra studio di commercialista e Centro Elaborazione Dati (CED) rappresenta un modello organizzativo molto diffuso nel settore fiscale e contabile.
Molti professionisti, infatti, gestiscono i propri clienti tramite strutture di servizi dedicate all’elaborazione dati, ma questa modalità operativa deve rispettare precise regole per evitare situazioni di incompatibilità professionale previste dalla normativa vigente.
Studio professionale e CED: come deve essere gestito il rapporto
Secondo un orientamento ormai consolidato, il rapporto con il cliente non dovrebbe essere disciplinato attraverso due contratti distinti — uno stipulato dal commercialista e uno dal CED — bensì mediante un unico contratto di mandato sottoscritto dal Centro Elaborazione Dati.
Nel contratto è opportuno inserire una clausola specifica che chiarisca il coinvolgimento del professionista incaricato, indicando che il CED si avvale delle prestazioni professionali del commercialista regolarmente iscritto all’Ordine competente.
Questa impostazione consente di definire in maniera più chiara ruoli, responsabilità e modalità operative tra le parti coinvolte.
Il tema dell’incompatibilità professionale
Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibile incompatibilità del commercialista con l’esercizio di attività d’impresa, disciplinata dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 139/2005.
La norma stabilisce che l’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche se non abituale o prevalente, può risultare incompatibile con la professione di commercialista. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, soprattutto nei casi in cui l’attività venga svolta tramite società di servizi strumentali o ausiliarie all’attività professionale, come nel caso dei CED.
Cosa prevede il D.Lgs. 139/2005
La normativa precisa che non si configura incompatibilità quando il professionista opera attraverso una società di servizi che svolge attività strettamente connesse e di supporto all’esercizio della professione.
Il problema nasce invece quando il CED lavora anche per clienti terzi autonomi rispetto al commercialista.
Il criterio introdotto dal CNDCEC
Sul tema è intervenuto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), chiarendo che l’incompatibilità viene esclusa soltanto se il fatturato professionale del commercialista risulta prevalente rispetto alla quota di fatturato del CED a lui attribuibile.
In particolare, la quota di fatturato della società di servizi riferibile al professionista non deve superare il 20% del volume d’affari complessivo riconducibile allo stesso professionista.
Come funziona il calcolo del limite del 20%
Per verificare la compatibilità è necessario confrontare:
- il fatturato totale del professionista, comprensivo dell’attività personale e dell’eventuale quota derivante da studio associato o società tra professionisti;
- la quota di fatturato del CED imputabile al commercialista, al netto delle prestazioni che il CED fattura direttamente allo stesso professionista.
Esempi pratici di compatibilità
Caso senza incompatibilità
Se il volume d’affari complessivo del commercialista è pari a 100.000 euro e la quota di fatturato del CED a lui imputabile ammonta a 18.000 euro, non si verifica incompatibilità.
Infatti, 18.000 euro rappresentano meno del 20% di 100.000 euro.
Caso con incompatibilità
Se invece la quota riferibile del CED sale a 25.000 euro, la soglia del 20% viene superata e si configura una situazione di incompatibilità professionale.
Esempio con deduzione delle fatture emesse verso il professionista
Un ulteriore esempio chiarisce meglio il meccanismo.
Supponiamo che il CED abbia un fatturato verso terzi pari a 30.000 euro, di cui 8.000 euro fatturati direttamente al commercialista. In questo caso, la quota imputabile al professionista sarà:
30.000 € – 8.000 € = 22.000 €
Se il fatturato complessivo del commercialista resta pari a 100.000 euro, la soglia del 20% viene superata e quindi sussiste incompatibilità.
Diversamente, se il CED fattura al professionista 12.000 euro, il calcolo sarà:
30.000 € – 12.000 € = 18.000 €
Poiché 18.000 euro non superano il 20% di 100.000 euro, l’incompatibilità viene esclusa.
Strumenti operativi per la verifica
Per agevolare i professionisti nella verifica della compatibilità, il CNDCEC ha messo a disposizione anche un foglio di calcolo in formato Excel utile per determinare l’eventuale presenza di situazioni incompatibili.