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ZES Unica 2026: al via le domande per il contributo integrativo fino al 75%

Dal 15 aprile 2026 è ufficialmente aperta la finestra per richiedere il contributo aggiuntivo ZES Unica, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per integrare il credito d’imposta già riconosciuto alle imprese che hanno investito nelle aree del Mezzogiorno.

Non si tratta di una nuova agevolazione autonoma, ma di un credito integrativo riservato esclusivamente alle imprese che avevano già beneficiato del bonus ZES Unica 2025.

Chi può presentare la domanda

Possono accedere al contributo solo le imprese che hanno trasmesso la comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Chi non ha presentato tale comunicazione entro la precedente finestra temporale non può accedere al beneficio aggiuntivo.

La nuova comunicazione deve essere inviata entro il 15 maggio 2026, esclusivamente in modalità telematica.

Quanto spetta

Con il provvedimento del 12 dicembre 2025, la quota effettivamente riconosciuta per il credito ZES Unica 2025 era stata fissata al 60,3811% del credito teorico richiesto, a causa del riparto proporzionale delle risorse disponibili.

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta per colmare parzialmente tale differenza, introducendo un’integrazione del 14,6189%.

La somma delle due percentuali porta quindi il beneficio complessivo al 75% del credito originariamente richiesto.

Attenzione alla base di calcolo

Un aspetto tecnico particolarmente rilevante riguarda la base su cui applicare il 14,6189%.

La percentuale deve essere calcolata sull’importo del credito richiesto nella comunicazione integrativa, e non:

  • sul credito teorico originario;
  • sul credito già riconosciuto;
  • sulla comunicazione iniziale.

In presenza di successive rideterminazioni in diminuzione, ad esempio per altri incentivi sugli stessi investimenti, la base deve essere aggiornata.

Un’errata quantificazione può comportare il recupero del credito indebitamente fruito.

Divieto di cumulo con Transizione 5.0

Il contributo aggiuntivo non è compatibile con il credito d’imposta Transizione 5.0 sugli stessi investimenti.

Il divieto è assoluto: anche il cumulo riferito a un solo bene inserito nel progetto determina l’esclusione totale dal beneficio.

L’impresa deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza del credito 5.0 sui medesimi investimenti.

Modalità di invio e utilizzo del credito

La domanda deve essere trasmessa mediante il modello:

“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”

Il modello è disponibile tramite i software gratuiti dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo l’invio vengono rilasciate:

  1. una ricevuta di presa in carico;
  2. una ricevuta di autorizzazione, successiva ai controlli e alla verifica delle risorse.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026.

Conclusioni

Per le imprese già ammesse al bonus ZES Unica 2025, questa finestra rappresenta un’importante opportunità per incrementare il beneficio fino al 75% dell’importo richiesto.

Vista la rilevanza degli aspetti tecnici – soprattutto in tema di base di calcolo e divieto di cumulo – è consigliabile verificare con attenzione la posizione prima dell’invio della comunicazione.

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