image Veneto: nuovo bando Agroindustria per investimenti nel settore agroalimentare image Ingresso dei lavoratori stranieri: aumentano i tempi per nulla osta, visto e contratto di soggiorno

Voci escluse dal TFR: chiarimenti dalla Cassazione sulla base di calcolo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30331/2025, interviene nuovamente sul tema delle voci retributive incluse ed escluse nella base di calcolo del TFR. Il punto centrale riguarda l’interpretazione dell’articolo 2120 del Codice civile e il rapporto tra contrattazione collettiva e criteri giurisprudenziali.

Il limite del contratto collettivo

Secondo la pronuncia, il fatto che un contratto collettivo elenchi esclusivamente gli emolumenti fissi e ordinari come utili per il TFR non significa automaticamente che tutte le altre voci retributive siano escluse dal computo.
La Cassazione chiarisce che il contratto collettivo non può precludere la valutazione di ulteriori trattamenti che, pur non indicati come voci “ordinarie”, rispondono ai requisiti previsti dall’articolo 2120.

L’importanza del carattere non occasionale

Elementi retributivi diversi dai compensi fissi possono rientrare nella base di calcolo del TFR, a condizione che:

  • siano erogati a fronte di prestazioni effettivamente rese;
  • vengano corrisposti per un periodo di tempo significativo;
  • non abbiano carattere meramente occasionale.

Il criterio determinante diventa dunque la stabilità e continuità del trattamento.

L’esame ex post del giudice

La Corte ribadisce che spetta ai giudici di merito effettuare un’analisi ex post delle voci contestate. Devono verificare se i trattamenti percepiti nel tempo dai lavoratori presentino quei requisiti di continuità tali da renderli rilevanti ai fini del TFR.

La decisione conferma un principio ormai consolidato: la base di calcolo del TFR non può essere limitata alle sole voci fisse indicate dal contratto collettivo. Anche elementi ulteriori, se non occasionali e collegati a prestazioni effettive, devono essere considerati. Ciò attribuisce ai giudici un ruolo fondamentale nella valutazione concreta dei trattamenti retributivi contestati.

Leggi anche
  • Tutto
  • By Author
  • Per categoria
  • Per tag
Chi Siamo

Risolviamo sfide complesse alla intersezione di obiettivi e risultati, perché crediamo nel valore delle persone e riteniamo che il successo dell'azienda si realizzi attraverso l'arricchimento e l'empowerment dei suoi collaboratori

Sedi

Sede Legale: Via G.B. Tiepolo, 21
00196 - ROMA (RM)
Sede Centrale: Via Roma, 118
64011 - Alba Adriatica (TE)

Informazioni Legali

P.I./C.C.I.A.A. 15931051005
R.E.A. RM - 1624113
Cap.Soc. i.v. € 188.970,00 (i.v.)
Tel. (+39) 0861.1777043
Email: moirecentrostudiassociati@pec.it

Moire nel Mondo