Con l’ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025, la Cassazione ha chiarito il trattamento fiscale e contributivo delle indennità riconosciute ai cosiddetti “trasfertisti”.
La questione
I trasfertisti sono lavoratori che, per contratto, operano in luoghi sempre variabili e diversi e percepiscono un’indennità fissa. In questi casi, la normativa (art. 51, comma 6, TUIR) prevede che l’indennità concorra al reddito imponibile al 50%.
La decisione della Cassazione
Secondo la Corte, le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute o rimborsate al trasfertista devono essere considerate pienamente imponibili ai fini contributivi. Non si applicano quindi le esclusioni previste per i lavoratori in trasferta occasionale (art. 51, comma 5, TUIR).
Effetti pratici
- I datori di lavoro devono calcolare i contributi includendo integralmente queste spese.
- Non è possibile applicare contemporaneamente il regime agevolato dei trasfertisti e le esenzioni previste per le trasferte.
- La sentenza conferma l’orientamento che distingue nettamente tra “trasfertisti abituali” e “lavoratori in trasferta occasionale”.