Il trasferimento del lavoratore è una questione centrale nel diritto del lavoro italiano e viene regolato dall’art. 2103 c.c., che vieta spostamenti da un’unità produttiva all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. La norma protegge il lavoratore da spostamenti arbitrari che possano incidere sulla vita professionale e personale, rimanendo sostanzialmente invariata anche dopo il d.lgs. n. 81/2015.
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/02/2026, n. 4198)
Cos’è considerato trasferimento
Secondo la giurisprudenza, il trasferimento si configura solo in caso di spostamento definitivo tra unità produttive disposto unilateralmente dal datore di lavoro. Non rientrano in questa definizione:
spostamenti temporanei (trasferte)
spostamenti richiesti dal lavoratore stesso
(Cass. Civ., Sez. lav., 8/08/2011, n. 17095; Cass. Civ., Sez. lav., 29/03/2000, n. 3827)
Requisiti di legittimità
Per essere valido, il trasferimento deve rispondere a reali esigenze aziendali, ma il datore di lavoro non deve dimostrare che sia l’unica soluzione possibile. È sufficiente che rappresenti una soluzione ragionevole per migliorare l’organizzazione aziendale.
Il giudice, in caso di contestazione, verifica solo la sussistenza delle ragioni addotte e la loro connessione con il provvedimento, senza valutare l’opportunità della scelta imprenditoriale.
(Cass. Civ., Sez. lav., 2/08/2002, n. 11624; Cass. Civ., Sez. lav., 2/03/2011, n. 5099; art. 41 Cost.)
Lavoratori con tutele speciali
Alcuni lavoratori, come chi assiste familiari disabili (L. n. 104/1992, art. 33), possono essere trasferiti solo in casi eccezionali e con il consenso dell’interessato.
(Cass. Civ., Sez. lav., 12/12/2016, n. 25379)
Forma e documentazione
Il trasferimento può essere comunicato anche oralmente, salvo diverse previsioni contrattuali. In caso di contestazione, il datore di lavoro deve dimostrare le ragioni aziendali che lo hanno motivato.
(Cass. Civ., Sez. lav., 18/01/2019, n. 1383)
In sintesi
Il trasferimento è legittimo solo se basato su comprovate esigenze aziendali e comporta un mutamento definitivo dell’unità produttiva di assegnazione.
Spostamenti temporanei o richiesti dal lavoratore non rientrano nei limiti dell’art. 2103 c.c., mentre i lavoratori con particolari tutele godono di protezioni aggiuntive.