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Superbonus per gli immobili colpiti da eventi sismici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione 66/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione del superbonus per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici. Il documento ribadisce la possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’effettiva erogazione dei contributi per la ricostruzione.

Quando si applicano le regole “speciali” del superbonus sismico

Le indicazioni riguardano l’applicazione del comma 8-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio. Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che:

  • sia accertato il nesso di causalità tra l’evento sismico e il danno dell’immobile;
  • il livello del danno sia certificato tramite scheda AeDES o documento equivalente;
  • l’edificio si trovi in un Comune ricompreso negli stati di emergenza dichiarati.

Se l’immobile non ha subito danni riconducibili al sisma, le disposizioni speciali non si applicano.

Spese rimaste a carico: il principio generale

Le norme richiamate dalle Entrate chiariscono che il superbonus spetta solo sulla spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Questo principio comporta che:

  • se la spesa è rimborsata e il rimborso non concorre al reddito, la detrazione non spetta;
  • se il contributo è tassato, la spesa si considera rimasta a carico;
  • se il contributo arriva dopo aver fruito della detrazione, questo deve essere assoggettato a tassazione separata.

Il sistema quindi esclude la cumulabilità tra contributi e superbonus, salvo specifiche eccezioni previste dalla norma.

Il raddoppio dei limiti di spesa (comma 4-ter)

La maggiorazione del limite del 50% è una misura alternativa alla fruizione dei contributi per la ricostruzione.
Per ottenere questo beneficio occorre:

  • avere diritto ai contributi;
  • presentare la richiesta;
  • rinunciare formalmente ai contributi stessi.

Solo in questo caso è possibile accedere al raddoppio dei massimali di spesa.

Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025

La risoluzione conferma che la detrazione al 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’effettiva erogazione del contributo.

Intestazione della CILAS

Le Entrate ribadiscono che, laddove compatibile, il principio già espresso in materia di recupero edilizio si applica anche al superbonus:
la detrazione spetta al familiare convivente che sostiene la spesa anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Conclusioni

Il quadro interpretativo fornito nelle ultime risoluzioni mira a fornire certezza applicativa nelle aree terremotate, assicurando continuità nella fruizione del superbonus ma anche confermando i limiti di cumulabilità con i contributi per la ricostruzione. Una corretta verifica del nesso di causalità e della documentazione è dunque centrale per accedere ai benefici.

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