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Straordinario forfettizzato e LUL: regole, limiti e obblighi di registrazione

La gestione del lavoro straordinario forfettizzato è un tema centrale nell’organizzazione del lavoro, soprattutto alla luce delle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Non si tratta solo di una modalità retributiva, ma di un istituto che richiede attenzione sia sotto il profilo normativo sia sotto quello operativo, in particolare per quanto riguarda la corretta gestione del Libro Unico del Lavoro (LUL).

Orario di lavoro e straordinario: il quadro normativo

L’orario di lavoro è disciplinato sia dalla legge sia dalla contrattazione collettiva. Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 66/2003, che stabilisce i principi generali: 40 ore settimanali come orario normale e un limite medio massimo di 48 ore settimanali, comprensive di straordinario.
Le modalità di gestione e le maggiorazioni economiche per il lavoro straordinario sono invece definite dai contratti collettivi, che rappresentano il punto di riferimento operativo per le aziende.

Straordinario forfettizzato: quando e come utilizzarlo

In alcuni contesti organizzativi, il datore di lavoro può scegliere di riconoscere lo straordinario in forma forfettaria. Questa soluzione è particolarmente utile quando è difficile monitorare con precisione l’orario effettivamente svolto dal lavoratore, come accade frequentemente nei settori della logistica e dell’autotrasporto.
Il compenso forfettario viene concordato con il lavoratore e copre le ore di lavoro eccedenti l’orario ordinario per un determinato periodo.

Per essere valido, l’accordo deve essere formalizzato per iscritto e contenere elementi essenziali quali: dati delle parti, motivazioni del riconoscimento, eventuali obblighi del lavoratore, importo lordo, periodo di riferimento, quantità di ore incluse e durata dell’intesa (a termine o a tempo indeterminato).

Come determinare il forfait e cosa monitorare

La quantificazione dello straordinario forfettizzato può avvenire attraverso due approcci:

  • Metodo storico, basato sulle ore di straordinario effettivamente svolte nei 6 o 12 mesi precedenti;
  • Metodo previsionale, fondato su una stima delle ore che si prevede verranno lavorate nel periodo successivo.

In ogni caso, l’azienda deve monitorare costantemente le ore effettivamente lavorate, per evitare il superamento dei limiti concordati. Le eventuali ore eccedenti dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL.
Dal punto di vista retributivo, il compenso forfettario incide sul calcolo del TFR, ma non rileva ai fini delle mensilità aggiuntive.

Registrazione sul LUL: le indicazioni dell’Ispettorato

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la corretta registrazione dello straordinario forfettizzato nel Libro Unico del Lavoro. Con la nota n. 337 del 24 febbraio 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che, anche in presenza di accordi sindacali che prevedono la forfettizzazione, è comunque necessario registrare in modo puntuale le ore di lavoro svolte.

Non è quindi ammessa una rilevazione semplificata basata sulla sola indicazione di presenza o assenza (ad esempio tramite “P” o “A”). Questo perché le registrazioni sul LUL hanno una funzione pubblicistica: servono a consentire agli organi di controllo di verificare il rispetto dei limiti di orario di lavoro e la corretta gestione dei tempi di guida e riposo, soprattutto nei settori come l’autotrasporto.

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