Con la sentenza n. 25143 del 13 settembre 2025, la Cassazione ha fornito chiarimenti sulla distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità ai fini fiscali.
La differenza fondamentale
- Spese di rappresentanza: servono ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa, senza un collegamento diretto con l’incremento delle vendite.
- Spese di pubblicità: hanno come scopo diretto la promozione di prodotti o servizi, con l’obiettivo immediato di aumentare le vendite.
Normativa di riferimento
- Art. 19-bis.1, D.P.R. 633/1972: l’IVA sulle spese di rappresentanza è indetraibile salvo beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
- Art. 108 TUIR: spese di rappresentanza deducibili se inerenti e ragionevoli.
- D.M. 19 novembre 2008: definisce i criteri di inerenza e finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
Criterio dirimente
La Cassazione ha sottolineato che l’elemento determinante è la funzione della spesa: la gratuità è un indizio, ma non l’unico fattore. Conta l’obiettivo perseguito.
La pronuncia della Cassazione contribuisce quindi a chiarire un aspetto spesso oggetto di dubbi interpretativi, fornendo un criterio più preciso per distinguere tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Individuare correttamente la natura della spesa è fondamentale, poiché da questa dipendono il trattamento fiscale, la deducibilità e la detraibilità dell’IVA.
Una classificazione errata può infatti comportare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e possibili recuperi d’imposta. Per questo motivo, è importante valutare attentamente la finalità della spesa e documentarne adeguatamente l’inerenza, così da operare in modo conforme alla normativa e ridurre il rischio di contenzioso.