Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS introduce una novità rilevante per la gestione delle sostituzioni legate a maternità e paternità, in attuazione della Legge di Bilancio 2026.
La novità: affiancamento dopo il rientro
Da gennaio 2026, il datore di lavoro può prolungare il contratto del lavoratore sostituto anche dopo il rientro del dipendente assente, prevedendo un periodo di affiancamento.
- durata massima: fino al compimento di 1 anno di età del bambino (o 12 mesi dall’ingresso in caso di adozione/affido)
L’obiettivo è favorire un passaggio graduale delle attività e migliorare l’organizzazione aziendale.
Finalità
La misura punta a sostenere:
- la conciliazione vita-lavoro
- la parità di genere
- una gestione più efficiente del rientro in azienda
Sgravio contributivo confermato
Resta attiva l’agevolazione contributiva:
- riduzione del 50% dei contributi
- valida anche per il periodo di affiancamento
Applicabile a:
- contratti a tempo determinato
- lavoratori in somministrazione
Chi può accedere
Possono beneficiare dello sgravio i datori di lavoro:
- con meno di 20 dipendenti
- operanti in qualsiasi settore
Il requisito dimensionale va verificato al momento dell’assunzione.
Indicazioni operative
L’INPS chiarisce alcuni aspetti pratici:
- codice autorizzazione: “9R”, esteso anche all’affiancamento
- non è più richiesta la stessa qualifica tra sostituto e sostituito
- resta necessario il rispetto dell’equivalenza oraria
Decorrenza
La misura è operativa per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026.