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Sostituzioni per maternità e paternità: affiancamento post-rientro con sconto contributivo

Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS introduce una novità rilevante per la gestione delle sostituzioni legate a maternità e paternità, in attuazione della Legge di Bilancio 2026.

La novità: affiancamento dopo il rientro

Da gennaio 2026, il datore di lavoro può prolungare il contratto del lavoratore sostituto anche dopo il rientro del dipendente assente, prevedendo un periodo di affiancamento.

  • durata massima: fino al compimento di 1 anno di età del bambino (o 12 mesi dall’ingresso in caso di adozione/affido)

L’obiettivo è favorire un passaggio graduale delle attività e migliorare l’organizzazione aziendale.

Finalità

La misura punta a sostenere:

  • la conciliazione vita-lavoro
  • la parità di genere
  • una gestione più efficiente del rientro in azienda
Sgravio contributivo confermato

Resta attiva l’agevolazione contributiva:

  • riduzione del 50% dei contributi
  • valida anche per il periodo di affiancamento

Applicabile a:

  • contratti a tempo determinato
  • lavoratori in somministrazione
Chi può accedere

Possono beneficiare dello sgravio i datori di lavoro:

  • con meno di 20 dipendenti
  • operanti in qualsiasi settore

Il requisito dimensionale va verificato al momento dell’assunzione.

Indicazioni operative

L’INPS chiarisce alcuni aspetti pratici:

  • codice autorizzazione: “9R”, esteso anche all’affiancamento
  • non è più richiesta la stessa qualifica tra sostituto e sostituito
  • resta necessario il rispetto dell’equivalenza oraria
Decorrenza

La misura è operativa per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

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