La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle assunzioni a termine effettuate per la sostituzione della lavoratrice madre, introducendo una modifica significativa al quadro normativo vigente.
La novità riguarda l’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, che regola l’agevolazione contributiva riconosciuta ai datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato per sostituire dipendenti in congedo. Con la nuova formulazione, viene ampliata la possibilità di proroga del contratto di lavoro sostitutivo.
In particolare, il legislatore ha previsto che il contratto a termine possa essere prorogato anche dopo il rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore assente, al fine di consentire un periodo di affiancamento. Questo periodo di affiancamento è finalizzato a favorire un passaggio graduale delle mansioni, tutelando la continuità organizzativa e facilitando il reinserimento del dipendente rientrato dal congedo.
La proroga del contratto sostitutivo è consentita entro il primo anno di età del bambino, indipendentemente dalla durata effettiva del congedo fruito. Si tratta di un’estensione rilevante rispetto alla disciplina precedente, che limitava maggiormente la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro a termine una volta cessata l’assenza per congedo.
Un ulteriore elemento di flessibilità è demandato alla contrattazione collettiva, che potrà stabilire durata e modalità dell’affiancamento in relazione alle specificità dei diversi settori produttivi. I contratti collettivi potranno quindi definire regole operative più puntuali, adattando l’istituto alle esigenze organizzative delle imprese e alle caratteristiche delle singole attività.
La modifica si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e a sostenere le imprese nella gestione delle assenze legate alla genitorialità, garantendo al contempo continuità operativa e tutela occupazionale.