La recente legge annuale sulle PMI, approvata dal Parlamento il 4 marzo 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità in materia di salute e sicurezza nello Smart Working.
L’intervento normativo modifica il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza), inserendo – tramite l’articolo 11 – il nuovo comma 7-bis all’articolo 3.
Lavoro agile e ambienti fuori dal controllo del datore
La norma interviene su un punto particolarmente rilevante, cioè la prestazione lavorativa svolta in luoghi che non rientrano nella sfera di controllo giuridico del datore di lavoro, quali:
l’abitazione del dipendente
altri ambienti liberamente individuati dal lavoratore
In queste situazioni, il legislatore rimodula gli obblighi in materia di sicurezza, adeguandoli alle caratteristiche flessibili del lavoro agile.
L’obbligo principale: informativa sui rischi
Il fulcro della riforma è rappresentato dall’obbligo per il datore di lavoro di fornire un’informativa scritta sui rischi, da consegnare almeno una volta all’anno
Questa informativa deve riguardare:
i rischi generali e specifici legati all’attività lavorativa
i rischi connessi alla modalità agile
un focus particolare sull’uso dei videoterminali
Inoltre, il documento deve essere trasmesso:
al lavoratore
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Un modello di responsabilità condivisa
La norma non si limita agli obblighi del datore di lavoro, ma ribadisce anche il ruolo attivo del lavoratore.
Il dipendente è tenuto a:
collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione;
rispettare le indicazioni ricevute.
Si delinea così un sistema basato su una responsabilità condivisa, inevitabile quando la prestazione si svolge al di fuori dei locali aziendali.
Le sanzioni in caso di omissione
Per rafforzare l’efficacia della norma, il legislatore introduce una specifica sanzione penale per il datore di lavoro che omette l’informativa.
Le conseguenze possono essere:
arresto da 2 a 4 mesi;
oppure ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Coordinamento con la normativa esistente
La nuova disciplina si inserisce in continuità con:
la Legge n. 81 del 2017 sul lavoro agile
gli obblighi già previsti dal Testo unico sulla sicurezza
L’obiettivo è garantire una tutela effettiva della salute dei lavoratori anche in contesti lavorativi “diffusi” e non tradizionali.
In breve
La riforma:
chiarisce gli obblighi del datore di lavoro nello smart working;
valorizza l’informazione come principale strumento di prevenzione;
introduce sanzioni per garantire il rispetto delle regole;
rafforza il principio di collaborazione tra datore e lavoratore.