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Sicurezza sul Lavoro. Nuovi obblighi formativi per il datore dal 2026

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 n. 119, introduce un importante aggiornamento del sistema della formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008, come modificato dal Decreto-Legge 146/2021 convertito nella Legge 215/2021, accorpa e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016.

Un nuovo assetto della formazione obbligatoria

La principale novità riguarda l’introduzione di un obbligo formativo diretto in capo al datore di lavoro. Quest’ultimo è ora tenuto a frequentare un percorso specifico della durata minima di 16 ore, finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento degli obblighi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.

Il sistema ridisegna quindi in modo più strutturato il ruolo del datore nella gestione della sicurezza aziendale, rendendo la formazione un requisito sostanziale e non più meramente formale.

Le scadenze del regime transitorio

L’Accordo prevede un periodo di transizione articolato:

  • 24 maggio 2026: termine del periodo transitorio di 12 mesi. Da questa data tutti i corsi devono rispettare i nuovi standard di durata, contenuti e modalità di erogazione.
  • 24 maggio 2027: termine ultimo entro cui datori di lavoro e preposti devono completare il nuovo percorso formativo obbligatorio.

Si tratta quindi di un adeguamento progressivo che consente alle imprese di organizzarsi senza interrompere l’operatività.

Contenuti e criteri della formazione

Le regole tecniche sono definite nell’Allegato A dell’Accordo, che disciplina:

  • durata minima dei corsi;
  • contenuti formativi obbligatori;
  • modalità di erogazione (anche in parte in modalità digitale, secondo le regole previste);
  • verifiche finali di apprendimento.

Un cambiamento significativo riguarda la certificazione: gli attestati non dovranno più riportare il livello di rischio aziendale (basso, medio, alto) né il settore di attività. Resta invece centrale il codice ATECO, che continua a determinare la durata della formazione specifica dei lavoratori in relazione ai rischi effettivi.

Il ruolo del preposto e l’aggiornamento formativo

L’Accordo interviene anche sulla figura del preposto, definita dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 come il soggetto che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza.

Le principali novità sono:

  • riduzione della periodicità dell’aggiornamento da 5 a 2 anni;
  • obbligo di adeguamento per i preposti che non aggiornano la formazione da oltre 24 mesi;
  • riconoscimento della formazione pregressa fino alla scadenza del 24 maggio 2026.

Il preposto assume quindi un ruolo sempre più centrale nella vigilanza operativa in materia di sicurezza.

Nuove attrezzature e ambienti confinati

Si amplia anche l’elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione specifica, con l’inserimento di:

  • carroponte
  • macchine raccogli frutta
  • caricatori per movimentazione materiali (CMM)

Anche per queste attrezzature, il riconoscimento della formazione già svolta è subordinato al rispetto della scadenza del 24 maggio 2026.

Per gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, viene inoltre definito un percorso formativo minimo di 12 ore, articolato in:

  • 4 ore di modulo giuridico-tecnico
  • 8 ore di formazione pratica

La parte pratica include l’utilizzo di DPI, APVR, rilevatori di gas, imbracature e tripode, oltre a simulazioni di emergenza e procedure di recupero dell’infortunato.

Un cambiamento strutturale per le imprese

Il nuovo impianto normativo rafforza in modo significativo il sistema della formazione in materia di sicurezza, introducendo obblighi più stringenti per datori di lavoro e preposti e una maggiore uniformità nei contenuti formativi.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: la sicurezza diventa sempre più un processo strutturato, continuo e verificabile, non più un adempimento episodico.

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