La Corte affronta il tema della responsabilità del committente in merito alla sicurezza nei cantieri, precisando che:
il committente può essere esonerato dagli obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, solo se conferisce un incarico: formale, specifico, adeguato.
In questo caso, il responsabile subentra nello svolgimento delle funzioni e assume i relativi obblighi.
I limiti della delega
La sentenza chiarisce però un principio fondamentale. La delega di funzioni in materia di sicurezza non libera completamente il datore di lavoro.
Restano infatti in capo al datore:
l’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato;
la responsabilità per la valutazione dei rischi.
Quando la delega è valida
Per produrre effetti, la delega deve rispettare precisi requisiti:
essere conferita per iscritto;
individuare chiaramente i poteri trasferiti;
attribuire autonomia decisionale e di spesa;
essere conferita a un soggetto competente e qualificato;
essere accettata dal delegato.
Solo in presenza di queste condizioni è possibile un effettivo trasferimento delle funzioni.
In definitiva
La pronuncia ribadisce che:
il committente può essere esonerato solo con una delega corretta ed effettiva;
la delega non elimina tutti gli obblighi, soprattutto quelli di controllo;
la sicurezza sul lavoro resta fondata su un sistema di responsabilità articolato.
In materia di prevenzione, la delega è uno strumento utile, ma non consente di sottrarsi completamente alle responsabilità della sicurezza nei cantieri.