Con la Circolare n. 145 del 21 novembre 2025, l’INPS ha recepito il decreto del Ministero del Lavoro del 29 settembre 2025, confermando per l’anno 2025 la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili.
Chi può accedere alla riduzione
La misura si applica ai datori di lavoro:
- del settore industria, con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
- del settore artigianato, con codici statistici da 4.13.01 a 4.13.05.
La riduzione riguarda esclusivamente gli operai occupati a tempo pieno, con orario di 40 ore settimanali.
Non spetta ai lavoratori con contratto part-time.
Requisiti e condizioni
Per ottenere il beneficio, le imprese devono rispettare:
- tutti gli obblighi contributivi e normativi;
- il possesso di un Durc regolare;
- l’assenza di condanne per violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- la non fruizione di altre agevolazioni contributive incompatibili.
Come presentare la domanda
La richiesta deve essere inoltrata in modalità telematica tramite il modulo “Rid-Edil” disponibile sul sito INPS.
Il termine per l’invio è fissato al 15 marzo 2026.
Una volta accolta, la riduzione sarà attribuita attraverso il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.
Modalità di fruizione dello sgravio
Le imprese potranno applicare la riduzione direttamente nei flussi contributivi Uniemens, utilizzando:
- il codice causale L206 per il beneficio corrente;
- il codice causale L207 per eventuali arretrati.
È inoltre possibile ricorrere alla procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig).
La riduzione contributiva dell’11,50% rappresenta un sostegno significativo per le imprese edili, riconfermata anche nel 2025 e accessibile secondo modalità e requisiti puntualmente definiti dall’INPS.