La Corte di Cassazione, con ordinanza 23189/2025, ha stabilito che una richiesta irregolare di rimborso spese non giustifica automaticamente il licenziamento del lavoratore. Nel caso esaminato, la lavoratrice aveva effettuato una richiesta irregolare di rimborso spese non pertinente alla trasferta, utilizzando un sistema aziendale informatizzato. La Corte ha chiarito che:
- non basta la presenza di irregolarità per legittimare un licenziamento;
- occorre dimostrare la consapevolezza del dipendente nel richiedere rimborsi estranei alla prestazione lavorativa;
- l’assenza di giustificativi o l’errore procedurale non sono di per sé motivo sufficiente.
La decisione rafforza il principio di proporzionalità, imponendo ai datori di lavoro di valutare attentamente il contesto concreto prima di ricorrere al recesso dal rapporto di lavoro. In particolare, il provvedimento richiama l’attenzione sull’esigenza di distinguere tra comportamenti dolosi, finalizzati a ottenere indebitamente un vantaggio economico, e semplici irregolarità o errori nella gestione delle procedure aziendali.
Il licenziamento disciplinare rappresenta infatti una misura particolarmente grave, che può essere adottata solo quando la condotta del lavoratore risulti tale da compromettere in modo significativo il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. In assenza di elementi che dimostrino la volontà consapevole di richiedere rimborsi non dovuti, la sanzione espulsiva rischia quindi di risultare sproporzionata rispetto alla condotta contestata.