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Regime forfettario e partecipazioni societarie: quando scatta l’esclusione

La compatibilità tra regime forfettario e detenzione di partecipazioni societarie continua a essere un tema centrale nella pratica fiscale. Il riferimento normativo è l’art. 1, comma 57, della Legge n. 190/2014, che individua specifiche cause di esclusione dal regime agevolato.

Partecipazioni in società di persone e Srl: regole diverse

Per le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) la disciplina è particolarmente rigida: la semplice detenzione della partecipazione costituisce causa ostativa assoluta. Non rilevano né la percentuale posseduta né l’eventuale inattività della società. Di conseguenza, la quota detenuta al 31 dicembre dell’anno precedente impedisce l’accesso al regime nell’anno successivo, salvo cessione entro tale termine.

Per le Srl, invece, la partecipazione non comporta automaticamente l’esclusione dal regime forfettario. La causa ostativa si configura solo quando ricorrono congiuntamente due condizioni: il controllo della società, diretto o indiretto, e lo svolgimento di un’attività riconducibile a quella esercitata dal contribuente in regime forfettario.

Il concetto di controllo e la riconducibilità dell’attività

Il controllo non coincide solo con la maggioranza delle quote, ma può essere anche di fatto, quando il contribuente è in grado di influenzare le decisioni societarie.

Accanto a questo, assume rilievo la verifica della riconducibilità delle attività: non è sufficiente il confronto dei codici ATECO, ma occorre valutare se le attività siano realmente analoghe, integrate o economicamente collegate. Se invece risultano autonome e distinte, il regime forfettario resta applicabile.

Rapporti economici e valutazione sostanziale

Un ulteriore elemento da considerare è la presenza di rapporti economici tra contribuente e società. Fatturazioni incrociate o flussi economici rilevanti possono rafforzare la riconducibilità delle attività e incidere sulla permanenza nel regime.

La valutazione complessiva deve quindi essere sempre sostanziale e non meramente formale.

Casi di compatibilità e considerazioni operative

In linea generale, il regime forfettario è compatibile quando il contribuente detiene una partecipazione minoritaria senza controllo, oppure quando esercita il controllo ma le attività sono completamente diverse e non vi sono rapporti economici con la società.

Al contrario, l’incompatibilità si verifica in presenza di controllo, attività sovrapponibili o integrate e rapporti economici rilevanti tra le parti.

Ne deriva la necessità di una verifica preventiva accurata della struttura partecipativa, delle attività svolte e delle eventuali relazioni economiche.

Conclusione

La compatibilità tra regime forfettario e partecipazioni societarie non può essere valutata in modo automatico, soprattutto nel caso delle Srl. L’esclusione dal regime si configura solo quando la partecipazione si traduce in un’effettiva integrazione tra attività personali e societarie, tale da evidenziare un controllo e una sostanziale unitarietà economica.

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