Con il Messaggio n. 3514 del 21 novembre 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti relativi alla Prestazione Universale prevista dagli articoli 34-36 del decreto legislativo 29/2024, con particolare attenzione alla gestione dell’“assegno di assistenza” disciplinato dall’articolo 36, comma 2, lettera b).
Finalità dell’assegno di assistenza
La quota integrativa della Prestazione Universale, denominata assegno di assistenza, è destinata a:
- remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona e con contratto conforme ai CCNL del settore;
- finanziare l’acquisto di servizi di cura e assistenza forniti da imprese qualificate nell’assistenza sociale non residenziale, secondo le specifiche programmazioni regionali e locali.
Controlli sui rapporti di lavoro domestico
Il Messaggio richiama le indicazioni già fornite dall’INPS nel Messaggio n. 949/2025:
la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro domestico avviene attraverso gli archivi dell’Istituto, considerando:
- la corretta instaurazione del contratto;
- la regolarità contributiva;
- la trasmissione, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, delle buste paga quietanzate relative al trimestre precedente.
Quando il contratto può essere intestato a un soggetto diverso
Il punto centrale del chiarimento riguarda la titolarità del rapporto di lavoro.
L’INPS precisa che la Prestazione Universale può essere riconosciuta anche quando il contratto di lavoro domestico è stipulato da una persona diversa dal beneficiario, come:
- un familiare;
- un amministratore di sostegno;
- un curatore;
- un tutore.
Questa possibilità è ammessa solo se l’istruttoria della Struttura territoriale INPS accerta che l’assunzione del lavoratore domestico è effettivamente finalizzata all’assistenza del beneficiario.
Condizioni che devono risultare dagli atti
Devono emergere con chiarezza:
- che l’attività lavorativa si svolge presso il domicilio del beneficiario;
- che le mansioni del lavoratore riguardano l’assistenza diretta al titolare della prestazione;
- che tali elementi siano riportati sia nel contratto di lavoro sia nelle buste paga quietanzate.
Il Messaggio INPS conferma che l’assegno di assistenza della Prestazione Universale può essere riconosciuto anche quando il contratto di lavoro domestico è stipulato da un soggetto diverso dal beneficiario, purché l’assunzione sia documentata come finalizzata al suo sostegno. Il chiarimento garantisce maggiore flessibilità per famiglie e tutori, nel rispetto della trasparenza e della regolarità contrattuale.