Con l’ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante sulla validità delle notifiche telematiche, secondo cui se la casella PEC del destinatario è piena, la notifica è da considerarsi nulla.
Il caso
Un architetto aveva ricevuto una sanzione disciplinare notificata prima via PEC, non andata a buon fine per mancanza di spazio nella casella, e poi tramite raccomandata. Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto tardiva l’impugnazione, calcolando i termini dalla prima notifica via PEC.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che:
- la notifica si perfeziona solo con la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC);
- senza RAC non vi è prova della disponibilità dell’atto nella casella del destinatario;
- la casella piena non equivale a rifiuto consapevole di ricezione.
Principi confermati
- La validità della notifica non può basarsi sul solo tentativo di invio.
- Il principio di autoresponsabilità nella gestione della PEC non può comprimere il diritto di difesa.
- Va distinta la negligenza tecnica (casella piena) dal rifiuto volontario di ricezione.
La pronuncia chiarisce quindi un principio fondamentale in materia di notifiche telematiche, evidenziando come la Notifica PEC e casella piena non possano essere considerate equivalenti a una consegna valida, rafforzando le garanzie a tutela del diritto di difesa del destinatario.