La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 474 del 17 ottobre 2025, ha affermato un principio fondamentale in materia di contribuzione previdenziale: quando l’omesso o tardivo versamento dei contributi dipende, anche solo in parte, da un errore o da una condotta scorretta dell’INPS, non sono dovute le sanzioni civili né gli interessi normalmente applicati. La decisione supera un’impostazione tradizionalmente rigida del sistema sanzionatorio, secondo cui le maggiorazioni scattano quasi automaticamente a carico del contribuente.
Quando il contribuente non è responsabile dell’omesso versamento
La Corte ha chiarito che l’applicazione delle sanzioni è giustificata solo se il mancato pagamento è imputabile al contribuente. Se invece la situazione nasce o è aggravata dalle indicazioni errate dell’Istituto previdenziale, non è possibile pretendere dal soggetto obbligato il pagamento delle somme aggiuntive. Questo principio prende forma quando l’azienda o il professionista si siano attenuti alle informazioni fornite dagli ispettori o dagli uffici INPS, confidando nella correttezza delle istruzioni ricevute.
Il fondamento giuridico: il concorso di colpa del creditore
La decisione si basa sull’applicazione dell’articolo 1227 del Codice Civile, che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno.
Secondo questo principio:
- le sanzioni e gli interessi hanno natura accessoria rispetto al contributo dovuto;
- possono essere richiesti solo quando il ritardo è attribuibile al debitore;
- devono essere esclusi o ridotti quando l’inadempimento deriva dal comportamento del creditore, in questo caso l’INPS.
La Corte richiama anche orientamenti della Cassazione, nei quali è riconosciuta la necessità di valutare d’ufficio la responsabilità dell’Istituto nella causazione dell’omissione contributiva.
Il caso esaminato dalla Corte d’Appello
La vicenda riguardava una società che aveva inizialmente disconosciuto un rapporto di lavoro dipendente con l’ex amministratore, versando i contributi alla Gestione commercianti. Una successiva sentenza del giudice del lavoro aveva invece riconosciuto la natura subordinata del rapporto. L’INPS, dopo aver ricostruito la posizione, aveva richiesto i contributi dovuti al Fondo dipendenti, aggiungendo interessi e maggiorazioni previste per legge.
La Corte d’Appello ha accolto le ragioni della società, stabilendo che le sanzioni civili non potevano essere applicate perché l’errore originava da una condotta dell’Istituto, che aveva contribuito a generare l’omissione.
L’eccezione al principio dell’automaticità delle sanzioni
La sentenza assume particolare rilievo perché interviene su un ambito tradizionalmente connotato da automatismo. Le somme aggiuntive, infatti, sono considerate una conseguenza immediata e quasi inevitabile del mancato o tardivo versamento dei contributi. Nonostante ciò, la Corte di Bologna ha riconosciuto che questo meccanismo non può operare quando l’errore è attribuibile all’INPS stesso.
La decisione della Corte d’Appello di Bologna afferma un principio di equilibrio: il contribuente non può essere penalizzato per comportamenti o indicazioni sbagliate dell’Istituto. In presenza di una colpa dell’INPS, le sanzioni civili e gli interessi devono essere esclusi o ridotti, riconoscendo il ruolo causale dell’Istituto nella determinazione dell’inadempimento.