Dal 2026 cambiano le regole per la liquidazione anticipata della NASpI, lo strumento che consente ai beneficiari dell’indennità di disoccupazione di ricevere in anticipo l’importo residuo come incentivo all’avvio di un’attività autonoma, di un’impresa individuale o per la partecipazione a una cooperativa come socio lavoratore.
La modifica interviene sull’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e riguarda in particolare le modalità di erogazione della prestazione, che non avverrà più in un’unica soluzione.
Come funziona la NASpI anticipata
La NASpI anticipata consente al lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione di richiedere la corresponsione in forma anticipata dell’importo complessivo non ancora percepito, a condizione che tale somma sia utilizzata per:
– avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale
– sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa
Si tratta di una misura finalizzata a favorire l’autoimprenditorialità e il reinserimento nel mercato del lavoro in forma indipendente.
Erogazione in due rate dal 2026
A partire dal 2026, la liquidazione anticipata della NASpI non sarà più erogata integralmente in un’unica soluzione, ma sarà suddivisa in due tranche:
– una prima rata pari al 70% dell’importo complessivo spettante
– una seconda rata pari al restante 30%
La seconda tranche sarà erogata solo a determinate condizioni e in specifici tempi.
Quando viene pagata la seconda rata
Il pagamento del 30% residuo avverrà:
– al termine della durata teorica della NASpI, se questo termine cade prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività
– oppure entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, se la durata della prestazione supera tale limite
In ogni caso, l’erogazione della seconda rata è subordinata al rispetto di requisiti stringenti.
Condizioni per mantenere il diritto all’anticipazione
Per ottenere anche la seconda tranche della NASpI anticipata, il beneficiario deve:
– non instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l’anticipazione
– non essere titolare di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità
Nel caso in cui il beneficiario trovi un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo agevolato, perde il diritto alla seconda rata.
Obbligo di restituzione
In caso di rioccupazione subordinata anticipata, scatta anche l’obbligo di restituzione integrale dell’importo già percepito a titolo di anticipazione della NASpI. Fa eccezione esclusivamente l’ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato venga instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Una misura più graduale ma più selettiva
La nuova modalità di erogazione rende l’anticipazione NASpI più graduale e introduce un controllo più stringente sulla reale finalità di autoimpiego della misura. L’obiettivo è evitare utilizzi impropri dell’incentivo e garantire che il sostegno sia effettivamente destinato a progetti imprenditoriali o professionali stabili.