Con il Messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026, l’INPS ha fornito indicazioni operative rivolte ai datori di lavoro in merito alla comunicazione dei fringe benefit e delle stock option riconosciuti nel corso del 2025 a lavoratori cessati dal servizio con accesso alla pensione.
Le informazioni sono necessarie per consentire la corretta emissione delle Certificazioni Uniche 2026.
Cosa chiarisce l’INPS
Il documento ribadisce innanzitutto che fringe benefit e stock option concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51 del TUIR.
Limiti di esenzione per il periodo 2024–2027
Per il triennio in corso sono confermati specifici tetti di non imponibilità:
1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori;
2.000 euro annui per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, a condizione che venga presentata apposita dichiarazione;
un’ulteriore esenzione fino a 5.000 euro annui per rimborsi legati a canoni di locazione e spese di manutenzione dell’abitazione, qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
Principio di cassa “allargato”
L’INPS ricorda inoltre l’applicazione del principio di cassa allargato: le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 devono essere considerate fiscalmente rilevanti per l’anno d’imposta 2025.
Scadenze e modalità di invio
I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai benefit entro il 28 febbraio 2026, utilizzando esclusivamente il canale telematico messo a disposizione dall’Istituto, attraverso l’applicativo “Comunicazione Benefit Aziendali”.
Attenzione agli invii tardivi
In caso di trasmissione oltre i termini previsti, non sarà possibile effettuare il conguaglio fiscale. In tali situazioni, l’INPS procederà all’emissione di Certificazioni Uniche rettificative, con conseguente obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi.