Con l’ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a chiarire un punto centrale in materia di rapporti di lavoro: il datore non può procedere al licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo solo in ragione di frequenti assenze per malattia, almeno fino a quando non sia superato il periodo di comporto previsto dall’art. 2110 del Codice civile.
Il caso: assenze elevate e licenziamento
La controversia riguarda un lavoratore che risultava assente per circa il 65% dei turni notturni assegnati. Secondo la società, tale situazione rendeva la prestazione lavorativa scarsamente utile e comportava notevoli difficoltà organizzative, oltre a costi aggiuntivi legati alla sostituzione del dipendente e al pagamento delle indennità di turno.
Sulla base di queste motivazioni, il datore di lavoro aveva deciso di procedere con il licenziamento.
L’esito nei giudizi di merito
La Corte d’Appello aveva però dichiarato illegittimo il recesso, disponendo:
- la reintegrazione del lavoratore
- il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità
- il versamento dei contributi previdenziali
La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, che è stato integralmente rigettato.
Il principio chiave: il ruolo del periodo di comporto
Al centro della decisione vi è l’art. 2110 del Codice Civile italiano, che disciplina la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia.
La norma stabilisce che:
- il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un determinato periodo (comporto)
- il datore di lavoro può recedere solo al suo superamento
Si tratta di una disciplina speciale che prevale sulle regole generali del licenziamento e che impedisce al datore di interrompere il rapporto prima della scadenza del comporto.
Assenze per malattia: nessuna colpa del lavoratore
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: anche un’elevata incidenza delle assenze non può essere considerata un comportamento imputabile al lavoratore, in quanto priva di volontarietà.
Di conseguenza:
- le assenze non costituiscono inadempimento contrattuale
- non possono integrare un “scarso rendimento”
- non giustificano un licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Costi aziendali e organizzazione: elementi irrilevanti
Un ulteriore passaggio rilevante riguarda le conseguenze organizzative per l’impresa.
Secondo la Corte:
- le difficoltà operative
- i maggiori costi di sostituzione
- le indennità di turno
non possono in alcun modo legittimare il licenziamento se il periodo di comporto non è ancora esaurito.
Il confine tra malattia e scarso rendimento
La pronuncia chiarisce anche un punto spesso controverso: l’eccessiva morbilità non equivale a scarso rendimento.
Per configurare tale ipotesi è infatti necessario un grave inadempimento imputabile al lavoratore, elemento che non può essere ravvisato in assenze dovute a condizioni di salute.
La conclusione della Cassazione
Il ricorso viene quindi rigettato, confermando la tutela del lavoratore fino al superamento del periodo di comporto.
In sintesi:
- fino alla scadenza del comporto il lavoratore è protetto
- il datore non può procedere al licenziamento per le sole assenze
- solo il superamento del termine consente il recesso legittimo