La disciplina degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89 è stata aggiornata con una serie di provvedimenti che ne ridefiniscono il funzionamento, l’accesso e i requisiti richiesti alle imprese. Il nuovo impianto normativo mira a sostenere programmi di investimento, salvaguardare i livelli occupazionali e favorire la reindustrializzazione nei territori colpiti da crisi industriali complesse e non complesse.
Polizze catastrofali e obblighi assicurativi
Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025, adottato in attuazione della legge di bilancio 2024 e del decreto-legge 31 marzo 2025 n. 39, introduce un elemento centrale nella procedura:
l’adempimento degli obblighi assicurativi per la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali diventa requisito necessario per accedere alle agevolazioni e per la loro erogazione.
Ambito dell’intervento
La misura ha finalità precise:
- rilanciare le attività industriali;
- sostenere i programmi di investimento;
- salvaguardare l’occupazione;
- favorire lo sviluppo imprenditoriale nelle aree oggetto di crisi industriale.
La riforma della disciplina (art. 27 del D.L. 83/2012) ha esteso l’applicazione della legge 181/89 anche alle aree di crisi industriale non complessa, ovvero situazioni di crisi con impatto significativo sul territorio e sull’occupazione.
Evoluzione normativa
La disciplina degli interventi è stata aggiornata nel tempo attraverso diversi provvedimenti:
- DM 24 marzo 2022: ha definito le nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi, sostituendo il DM 30 agosto 2019.
- DM 10 novembre 2023: ha adeguato la disciplina al Regolamento UE 651/2014 (GBER), come modificato dal Regolamento UE 2023/1315.
- Circolare n. 2006 del 5 settembre 2025: fornisce le nuove indicazioni operative per la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi. Si applica alle domande presentate dopo il 5 settembre 2025.
Per le domande già presentate continua ad applicarsi la precedente circolare 237343/2022.
Beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni:
- società di capitali;
- società cooperative;
- società consortili;
- reti di imprese tramite contratto di rete.
Iniziative finanziabili
Sono finanziabili le iniziative che prevedono:
- programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale,
con eventuali progetti aggiuntivi di innovazione di processo, innovazione organizzativa e formazione del personale; - per investimenti con spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro;
- per programmi presentati tramite contratto di rete: investimenti minimi non inferiori a 400.000 euro per ciascuna impresa partecipante;
- un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto dell’investimento.
Tipologia delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma di:
- contributo in conto impianti;
- contributo alla spesa;
- finanziamento agevolato (almeno pari al 20% degli investimenti ammissibili).
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in proporzione al finanziamento agevolato, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE 651/2014 (GBER).
Gestione delle domande
L’istruttoria e la gestione delle domande, così come l’erogazione delle agevolazioni, sono affidate a:
Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
A Invitalia devono essere inviate le domande di accesso, secondo le modalità previste dalla circolare del 5 settembre 2025.
La nuova disciplina della Legge 181/89 rafforza il quadro degli interventi per la reindustrializzazione, integrando obblighi assicurativi, criteri aggiornati e maggiore coerenza con la normativa europea. Le imprese che intendono investire nelle aree di crisi industriale possono beneficiare di contributi e finanziamenti agevolati, nel rispetto dei nuovi requisiti e delle procedure stabilite.