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Lavoro stagionale e contratti a termine – La Cassazione chiarisce il limite delle proroghe

Con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del lavoro stagionale e dei contratti al termine: il regime delle proroghe nei contratti a termine stagionali.

La decisione rappresenta un importante chiarimento interpretativo per aziende e professionisti, poiché definisce i limiti applicabili ai contratti stagionali e precisa quando opera — o non opera — il limite massimo delle cinque proroghe previsto dal d.lgs. n. 81/2015.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda un lavoratore impiegato presso un’azienda operante nel settore della lavorazione del tonno, attività qualificata come stagionale.

Tra il 2015 e il 2018:

  • erano stati stipulati quattro contratti a termine;
  • erano state effettuate sette proroghe complessive.

Sulla base di tali elementi, il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello di Milano avevano ritenuto superato il limite massimo di cinque proroghe nell’arco dei 36 mesi previsto per i contratti a termine ordinari.

Di conseguenza, i giudici di merito avevano dichiarato:

  • la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
  • la condanna dell’azienda alla riassunzione del lavoratore;
  • il risarcimento del danno.

Secondo questa interpretazione, il limite alle proroghe si sarebbe dovuto applicare anche al lavoro stagionale.

Il nodo interpretativo: le proroghe valgono anche per il lavoro stagionale?

Il punto centrale affrontato dalla Suprema Corte riguarda l’applicabilità della disciplina generale delle proroghe ai contratti per attività stagionali.

Il d.lgs. n. 81/2015 prevede infatti, per i contratti a termine ordinari:

  • un limite massimo di 36 mesi;
  • il limite di cinque proroghe;
  • il rispetto dello “stop and go” tra un contratto e l’altro.

Per il lavoro stagionale, però, la normativa contiene deroghe specifiche.

La legge esclude espressamente:

  • il limite massimo dei 36 mesi;
  • l’obbligo dello “stop and go”.

Da qui nasceva il dubbio interpretativo. Il limite delle cinque proroghe deve considerarsi escluso?

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ribalta la decisione dei giudici di merito e accoglie il ricorso dell’azienda.

Secondo la Suprema Corte il limite massimo di cinque proroghe non si applica ai contratti di lavoro stagionale.

La motivazione è principalmente sistematica.

La disciplina delle proroghe è infatti strettamente collegata al limite temporale complessivo dei 36 mesi. Tuttavia, proprio questo limite non trova applicazione nei rapporti stagionali.

Per la Cassazione, quindi:

  • se viene meno il limite temporale dei 36 mesi;
  • viene meno anche la regola accessoria che disciplina il numero massimo delle proroghe.
Perché la sentenza è importante

La Corte sottolinea anche un ulteriore aspetto logico e giuridico.

Sarebbe infatti incoerente:

  • consentire rinnovi potenzialmente illimitati nei contratti stagionali;
  • ma allo stesso tempo imporre un limite rigido al numero delle proroghe.

Secondo i giudici, il lavoro stagionale segue una disciplina autonoma e speciale, giustificata dalla natura temporanea e ciclica delle attività interessate.

Il principio affermato dalla Suprema Corte

La sentenza enuncia un principio molto chiaro: nel regime antecedente alle modifiche introdotte nel 2018, i contratti a termine per attività stagionali non sono soggetti al limite massimo di cinque proroghe previsto per i contratti a termine ordinari.

Di conseguenza:

  • il superamento delle cinque proroghe;
  • non determina automaticamente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il ruolo della stagionalità

Un altro passaggio rilevante della decisione riguarda il concetto stesso di attività stagionale.

La Cassazione ricorda che:

  • le attività stagionali sono individuate dalla legge in modo tassativo;
  • sono caratterizzate da esigenze temporanee fisiologiche;
  • rappresentano una causa oggettiva che giustifica il ricorso reiterato ai contratti a termine.

Anche a livello europeo, la stagionalità viene considerata una ragione legittima per introdurre maggiore flessibilità contrattuale.

Questo elemento esclude, di per sé, la presunzione automatica di abuso nell’utilizzo reiterato del contratto a termine.

Le conseguenze pratiche per aziende e lavoratori

La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, rinviando la causa per un nuovo esame alla luce del principio affermato.

Per le imprese, la pronuncia rappresenta una conferma importante:

  • il lavoro stagionale gode di una disciplina più flessibile;
  • non sempre si applicano automaticamente i limiti previsti per i contratti a termine ordinari.

Per i lavoratori, invece, la sentenza evidenzia come la tutela contro eventuali abusi debba essere valutata considerando le peculiarità dell’attività svolta.

Conclusioni

La sentenza n. 11269/2026 della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente un aspetto molto discusso nella disciplina del lavoro stagionale.

Il principio affermato è netto:
il contratto stagionale segue regole proprie e non può essere assimilato automaticamente al contratto a termine ordinario.

Si tratta di una decisione destinata ad avere un impatto significativo soprattutto nei settori caratterizzati da forte stagionalità, come:

  • turismo;
  • agroalimentare;
  • ristorazione;
  • lavorazioni industriali stagionali.

Le aziende dovranno comunque prestare attenzione alla corretta qualificazione dell’attività stagionale, elemento essenziale per beneficiare della disciplina derogatoria prevista dalla normativa.

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