La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 1835 del 27 gennaio 2026, fornisce importanti indicazioni sul lavoro straordinario e discontinuo nel settore degli autotrasportatori, in particolare quando la prestazione è caratterizzata da fasi di inattività o attesa.
Il caso
Un autista di una società di trasporti aveva chiesto in giudizio il pagamento di competenze retributive non corrisposte, tra cui:
tredicesima e quattordicesima mensilità;
TFR;
compensi per lavoro straordinario.
Contestava inoltre la legittimità del licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale di Cuneo accolse parzialmente le richieste, mentre la Corte d’Appello di Torino riconobbe alcune competenze aggiuntive ma rigettò il compenso per straordinario, ritenendo insufficienti le allegazioni del lavoratore sui periodi effettivi di lavoro rispetto a quelli di riposo.
Il ricorso per cassazione
Il lavoratore ha impugnato la decisione sostenendo di aver indicato dettagliatamente:
orari di guida;
tempi di carico e scarico;
altre attività accessorie, come manutenzione e pulizia del mezzo.
Secondo lui, queste informazioni erano già sufficienti a dimostrare il superamento dell’orario ordinario e a giustificare l’ammissione delle prove testimoniali.
La decisione della Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che:
nel lavoro discontinuo, il lavoro straordinario è configurabile quando è fissato un orario convenzionale e si dimostra il superamento attraverso la prova dei tempi e delle modalità della prestazione nell’arco della giornata;
la distinzione tra “riposo intermedio” (non computabile) e “temporanea inattività” (computabile come lavoro) è una questione di qualificazione giuridica, non un motivo per negare l’allegazione del lavoratore;
le indicazioni circostanziate del dipendente devono essere esaminate dal giudice tramite istruttoria probatoria.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva dichiarato insufficiente la prova senza esaminare realmente le deduzioni del lavoratore. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d’Appello di Torino affinché riconsideri le allegazioni in maniera corretta.
Rilevanza della pronuncia
La decisione è particolarmente significativa per gli autotrasportatori e, più in generale, per tutte le attività con lavoro discontinuo, ribadendo che:
l’onere di allegazione non può essere interpretato in modo eccessivamente restrittivo;
ciò che conta è fornire una descrizione dettagliata di orari e attività;
spetta poi al giudice qualificare i diversi momenti della prestazione e verificare il superamento dell’orario di lavoro tramite prove.
In sintesi
La Cassazione conferma che la prova del lavoro straordinario deve essere valutata nel contesto della prestazione effettiva, senza negare automaticamente le richieste del lavoratore per meri formalismi.