La Legge di Bilancio 2026 introduce due misure specifiche finalizzate a favorire l’occupazione delle lavoratrici madri e a sostenere la conciliazione tra vita familiare e lavoro per i genitori con almeno tre figli. Gli interventi si collocano nell’ambito delle politiche attive del lavoro e prevedono esoneri contributivi a carico dei datori di lavoro.
Entrambe le misure entrano in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la loro piena operatività è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro, previsto entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratrici madri
La prima misura è rivolta alle imprese che assumono donne madri di almeno tre figli, purché il figlio più piccolo abbia meno di 18 anni e la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo consiste in un esonero contributivo INPS fino a 8.000 euro annui, riconosciuto per una durata variabile in base alla tipologia contrattuale:
- 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
- 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato
L’agevolazione non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico, ai contratti di apprendistato né nei casi in cui siano già previsti altri esoneri o riduzioni contributive dalla normativa vigente.
Incentivi per la trasformazione del rapporto di lavoro in part time
La seconda misura è pensata per favorire una migliore organizzazione dei tempi di vita e di lavoro per i genitori con almeno tre figli conviventi.
Il beneficio riguarda la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, senza riduzione del monte ore complessivo, ed è riconosciuto:
- fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo
- senza limiti di età in presenza di figli con disabilità
In questo caso è previsto un esonero contributivo INPS fino a 3.000 euro annui, riconosciuto per una durata massima di 24 mesi.
Anche per questa misura restano esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato e le ipotesi di cumulo con altri esoneri o riduzioni contributive.
Condizioni e limiti applicativi
Le due agevolazioni:
- sono alternative ad altri incentivi contributivi previsti dalla normativa vigente
- richiedono il rispetto delle condizioni che saranno definite nel decreto attuativo
- si inseriscono nel quadro delle misure di sostegno all’occupazione femminile e alla genitorialità
L’obiettivo è duplice: incentivare l’assunzione stabile delle lavoratrici madri e favorire una maggiore flessibilità organizzativa per i genitori con carichi familiari rilevanti, senza penalizzare l’occupazione.