Il Consiglio dei Ministri del 20 novembre ha approvato il Decreto Correttivo del Terzo Settore, confermando una misura molto attesa dagli enti non profit: la proroga di dieci anni dell’entrata in vigore del regime IVA previsto per gli Enti del Terzo Settore (ETS). L’obbligo, inizialmente previsto per il 2026, viene quindi spostato al 1° gennaio 2036.
Cosa prevede la proroga
La norma interviene sul regime fiscale degli enti associativi che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati. In particolare, il decreto:
- rinvia al 2036 l’applicazione delle norme che avrebbero introdotto gli obblighi IVA (fatturazione, contabilità e adempimenti connessi);
- conferma la volontà del Governo di preservare la specificità delle prestazioni rese dagli ETS;
- assicura continuità operativa e semplificazione per una vasta platea di associazioni, evitando appesantimenti burocratici.
La decisione arriva dopo l’acquisizione dell’intesa in Conferenza unificata e un confronto con la Commissione europea, che ha riconosciuto la natura peculiare delle prestazioni rese dagli enti benefici verso i propri associati.
Il quadro normativo interessato dalla modifica
Il decreto intende intervenire sull’articolo 1, comma 683, della legge n. 234/2021, che regolava l’entrata in vigore del nuovo regime IVA per gli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del DL 146/2021.
L’entrata in vigore del regime è stata oggetto di numerosi slittamenti:
- inizialmente fissata al 1° gennaio 2024;
- rinviata al 1° luglio 2024 (DL 51/2023);
- spostata al 1° gennaio 2025 (DL 215/2023);
- ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2026 (DL 202/2024);
- ora rinviata al 1° gennaio 2036.
Perché era necessario rinviare
Il regime IVA era stato introdotto per superare una procedura di infrazione europea avviata nel 2008, secondo cui l’Italia escludeva in modo troppo ampio dal campo IVA le operazioni effettuate da enti associativi con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
La riforma aveva integrato l’articolo 10 del DPR 633/1972, rendendo esenti dall’imposta tali prestazioni purché non creassero distorsioni della concorrenza. Tuttavia, l’applicazione degli obblighi IVA avrebbe comportato un peso amministrativo rilevante per enti spesso non strutturati.
La proroga recepisce le indicazioni delle Commissioni parlamentari, che hanno chiesto un intervento volto a mantenere l’attuale regime di esclusione IVA per le attività associative non commerciali.
Le motivazioni politiche
Secondo le dichiarazioni istituzionali, la proroga:
- tutela la missione sociale del Terzo Settore;
- evita un incremento degli adempimenti amministrativi;
- garantisce stabilità normativa agli enti non profit;
- preserva il loro ruolo essenziale nel tessuto sociale nazionale.
La proroga al 2036 dell’entrata in vigore del regime IVA rappresenta una misura di forte impatto per il Terzo Settore. L’intervento consente agli ETS di continuare a operare con le attuali regole fiscali per altri dieci anni, assicurando continuità, semplificazione e tutela delle attività associative rivolte ai propri membri.