La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23578/2025, ha stabilito che il recesso intimato a un dirigente durante il periodo di malattia è illegittimo se fondato su investigazioni sproporzionate e ingiustificate.
Nel caso esaminato, un datore di lavoro aveva disposto controlli per 16 giorni consecutivi, comprendendo anche festività natalizie, con indagini estese ai familiari del lavoratore e ad altri soggetti terzi. La raccolta sistematica di informazioni sulla vita privata è stata ritenuta lesiva dei principi di proporzionalità e minimizzazione.
Secondo la Corte, i controlli difensivi del datore sono ammessi soltanto in presenza di concreti elementi che facciano sospettare un illecito. In assenza di tali presupposti, le risultanze delle indagini non possono costituire prova valida né giustificare un licenziamento. La decisione ribadisce l’importanza del bilanciamento tra il diritto alla difesa del datore e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
La pronuncia sulle investigazioni ingiustificate, richiama inoltre l’attenzione delle imprese sull’uso corretto degli strumenti investigativi. Tali strumenti devono sempre rispettare i limiti posti dalla normativa sulla privacy e dai principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. L’attività di controllo non può trasformarsi in una forma di sorveglianza generalizzata o invasiva della sfera personale del dipendente.