Il tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità riceve un importante impulso grazie alle novità introdotte dal D.L. 159/2025 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, convertito con la L. 198/2025. Tra le principali novità, spicca l’ampliamento delle convenzioni trilaterali, uno strumento flessibile che consente di coprire parte delle quote di assunzioni obbligatorie previste dalla L. 68/1999.
Maggiore flessibilità per le aziende
Per le imprese con più di 50 dipendenti, la percentuale della quota di riserva che può essere soddisfatta tramite convenzioni passa dal 10% al 60%. Questo significa che le aziende possono contare su una maggiore flessibilità per ottemperare agli obblighi di assunzione di persone con disabilità.
Più soggetti coinvolti
Non solo cooperative sociali e imprese sociali: le convenzioni possono ora includere anche ETS non commerciali e società benefit, ampliando così la platea di soggetti con cui le aziende possono collaborare.
Distacco temporaneo dei lavoratori
Il decreto sull’inclusione lavorativa prevede inoltre che il soggetto destinatario della convenzione possa mettere temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto tramite distacco. In questo caso, se il distacco è formalizzato nella convenzione, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente, garantendo sicurezza giuridica e continuità operativa.
Incentivi economici
Le aziende che assumono persone con disabilità attraverso le convenzioni hanno diritto a incentivi economici fino a 36 mesi, come previsto dall’art. 13 della L. 68/1999 e confermato dalla Circolare INPS n. 99/2016.