La Cassazione ha ribadito che, in materia di licenziamento per giusta causa, la proporzionalità della sanzione è un elemento centrale. Il giudice deve sempre valutare il contesto lavorativo e le condizioni personali del lavoratore, potendo modulare la sanzione anche in presenza di fattori attenuanti come lo stress professionale o il lavoro in contesti di assistenza a soggetti fragili.
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/02/2026, n. 3261)
Il caso esaminato
Una socia lavoratrice di una cooperativa sociale era stata licenziata per giusta causa dopo un grave episodio di violenza nei confronti di una paziente. La lavoratrice aveva impugnato sia il licenziamento sia l’esclusione dalla cooperativa, sostenendo che i fatti non sussistessero e che la sanzione fosse sproporzionata rispetto alla condotta, richiedendo la reintegrazione e un risarcimento ai sensi dell’art. 18 della L. n. 300/1970.
Il Tribunale aveva respinto le richieste, mentre la Corte d’Appello, pur riconoscendo la gravità dei fatti, aveva considerato il licenziamento eccessivo, valorizzando l’assenza di precedenti disciplinari della lavoratrice e il contesto lavorativo particolarmente stressante. La Corte d’Appello aveva quindi condannato la cooperativa a corrispondere un’indennità risarcitoria secondo l’art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso della cooperativa, evidenziando una contraddizione interna nella motivazione della Corte d’Appello: da un lato la condotta era qualificata come di massima gravità, dall’altro si attenuava la responsabilità della lavoratrice per il contesto lavorativo, senza spiegare logicamente come tale contesto potesse giustificare o ridurre la gravità dell’episodio.
La Suprema Corte ha sottolineato che la proporzionalità della sanzione disciplinare deve essere valutata in maniera coerente e motivata. In particolare, per un’operatrice socio-sanitaria, la professionalità richiede di gestire situazioni di stress senza ricorrere a comportamenti violenti.
(Cass. civ., sez. lav., 29/11/2022, n. 35210; Cass. civ., sez. lav., 3/11/2008, n. 26379)
Conclusione
La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio, affinché la Corte territoriale rivaluti la questione secondo i principi di diritto indicati. La decisione ribadisce che la giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione devono sempre essere valutate nel contesto concreto, senza contraddizioni logiche e rispettando i parametri normativi e contrattuali.
(Cass. civ., sez. lav., 29/11/2022, n. 35210; art. 18 L. n. 300/1970; art. 3 D. Lgs. n. 23/2015)