Con la conversione in legge del Decreto-legge 159/2025, avvenuta il 18 dicembre 2025, è stata introdotta una rilevante modifica ai doveri di formazione dei neoassunti. Durante l’iter parlamentare è stato infatti inserito l’articolo 1-bis, che interviene sul quadro delineato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
La novità riguarda in modo specifico le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, settori caratterizzati da forte stagionalità e frequente ricorso a nuove assunzioni.
La deroga al principio di formazione preventiva
In base alla normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la formazione dei lavoratori deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. L’articolo 1-bis introduce una deroga a questo principio, limitata a determinati settori.
Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico possono essere completati entro 30 giorni:
- dalla costituzione del rapporto di lavoro
- dall’inizio della missione, in caso di lavoratori somministrati
Questo consente alle aziende di avviare il rapporto di lavoro anche prima del completamento formativo, purché la formazione venga conclusa entro il termine stabilito.
Ambito di applicazione della deroga
La deroga riguarda esclusivamente la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori, come riformulata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Non si tratta quindi di un’esenzione dagli obblighi formativi, ma di una rimodulazione dei tempi entro cui tali obblighi devono essere assolti.
Limiti alla deroga: attività ad alto rischio
Il legislatore ha chiarito in modo esplicito che la deroga non si applica alle attività per le quali il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro impone il possesso di abilitazioni specifiche.
Restano pertanto soggette all’obbligo di formazione preventiva tutte le attività disciplinate, tra l’altro, dagli articoli 73, comma 5, e 73-bis del D.Lgs. 81/2008, che riguardano l’uso di attrezzature e lo svolgimento di attività ad alto rischio.
In questi casi, la formazione abilitante deve essere sempre preventiva:
né la stagionalità dell’attività né il codice ATECO dell’impresa possono giustificare l’impiego di lavoratori non abilitati.
Impatti per imprese e datori di lavoro
La modifica normativa introduce una maggiore flessibilità organizzativa per i settori del turismo e della ristorazione, ma richiede comunque una gestione attenta della formazione. Le imprese devono infatti:
- programmare il completamento della formazione entro 30 giorni
- distinguere correttamente tra formazione ordinaria e formazione abilitante
- garantire il rispetto delle regole più stringenti per le attività a rischio
Il mancato rispetto di tali limiti può esporre il datore di lavoro a responsabilità rilevanti in materia di salute e sicurezza.