Nel 2026 il regime forfettario viene confermato e, sotto alcuni profili, ampliato. Tuttavia, accanto a misure che producono un vantaggio economico per molti autonomi, emergono nuove complessità operative che rendono la gestione fiscale del regime meno semplice rispetto al passato.
Il quadro che si delinea è quello di un regime che mantiene la propria attrattività sotto il profilo dell’imposizione, ma che richiede una maggiore attenzione nella fase di fatturazione, di determinazione dei compensi e di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Confermato il limite di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente
Tra le principali conferme per il 2026 vi è l’innalzamento del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che consente l’accesso o la permanenza nel regime forfettario. Il tetto, portato da 30.000 a 35.000 euro dalla legge di bilancio 2025, è stato confermato anche per l’anno successivo.
L’aumento della soglia amplia la platea dei contribuenti che possono applicare il regime agevolato, in particolare lavoratori dipendenti e pensionati che in precedenza risultavano esclusi per il superamento, anche di poco, del limite previgente. Pur trattandosi di un incremento contenuto, l’effetto pratico è quello di consentire il forfettario a soggetti che prima ne erano automaticamente preclusi.
Rimborsi spese analitici fuori dal reddito
Una delle novità più rilevanti riguarda la detassazione delle spese analiticamente rimborsate. A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina del reddito di lavoro autonomo, le somme percepite a titolo di rimborso spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate in modo analitico al committente non concorrono più alla formazione del reddito.
Questo principio, ritenuto applicabile anche ai contribuenti in regime forfettario, comporta un cambiamento significativo rispetto al passato. In precedenza, tali rimborsi venivano trattati come compensi, subendo tassazione e contribuzione, senza la possibilità di dedurre i costi sostenuti. Dal periodo d’imposta 2025, invece, i rimborsi analitici non incrementano più la base imponibile.
Gli effetti economici di questa novità si manifesteranno concretamente nel 2026, in sede di dichiarazione dei redditi, con una riduzione sia dell’imposta sostitutiva sia dei contributi previdenziali dovuti.
Maggiori complessità nella fatturazione e nella dichiarazione
Il beneficio fiscale legato ai rimborsi analitici comporta però un aumento degli adempimenti pratici. Le fatture elettroniche devono ora distinguere chiaramente tra rimborsi forfettari e rimborsi analitici, indicando separatamente le spese documentabili come viaggi, alloggi o trasporti.
Questa distinzione richiede un controllo più accurato in fase di dichiarazione, poiché solo i rimborsi forfettari continuano a concorrere alla formazione dei compensi da tassare. La gestione del regime si avvicina così, sotto alcuni aspetti, a quella delle partite IVA in contabilità ordinaria.
Addio alle certificazioni uniche per i forfettari
Un ulteriore elemento di complessità deriva dall’abolizione delle certificazioni uniche per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario. A partire dal 2024, i sostituti d’imposta non sono più tenuti a predisporre e trasmettere la CU per tali soggetti.
In passato, la certificazione unica rappresentava un riferimento essenziale per individuare i compensi percepiti nell’anno. In sua assenza, il contribuente deve ricostruire i ricavi analizzando puntualmente gli incassi, fattura per fattura, includendo anche eventuali compensi percepiti da privati. Questo processo rende più onerosa e lunga la fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del quadro RS
Resta infine confermato l’obbligo di compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi, nel quale devono essere indicati dati informativi relativi ai costi sostenuti per l’attività. Per gli esercenti attività d’impresa sono richieste informazioni su beni strumentali, veicoli, materie prime, canoni e spese per carburanti. Per i lavoratori autonomi, i dati riguardano in particolare i costi per utenze, energia elettrica e carburanti.
L’obbligo appare in contrasto con la natura semplificata del regime forfettario, ma costituisce un elemento di particolare attenzione per l’Amministrazione finanziaria. Negli ultimi anni, infatti, sono state intensificate le attività di controllo e di compliance nei confronti dei contribuenti che omettono o compilano in modo errato il quadro RS, con inviti alla regolarizzazione spontanea.
Un regime agevolato meno “semplice”
Nel complesso, il 2026 conferma il regime forfettario come uno strumento fiscalmente vantaggioso, ma sempre meno elementare nella gestione. I benefici introdotti, come la detassazione dei rimborsi analitici e l’ampliamento della soglia per i redditi da lavoro dipendente, si accompagnano a nuovi oneri operativi che richiedono maggiore attenzione e consapevolezza da parte degli autonomi.
La semplificazione fiscale resta sul piano dell’imposizione, ma la gestione amministrativa e dichiarativa del forfettario si avvicina progressivamente a quella dei regimi ordinari, rendendo indispensabile una corretta organizzazione della documentazione e degli adempimenti.