Con l’interpello n. 3/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), regolato dal D.M. 30 gennaio 2015.
L’istanza, presentata dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), chiedeva se fosse possibile rilasciare un DURC regolare in presenza di debiti costituiti solo da sanzioni o interessi.
Il Ministero ha precisato che anche le sanzioni civili e gli interessi rientrano nel computo dello “scostamento non grave”, pari a un importo massimo complessivo di 150 euro.
Ciò significa che il rilascio del DURC è possibile solo se l’eventuale debito complessivo — comprensivo di contributi, sanzioni e accessori di legge — non supera tale soglia.
La presenza di sole sanzioni, quindi, non è sufficiente per attestare la regolarità contributiva, in quanto esse derivano comunque da un’omissione contributiva e ne rappresentano un accessorio diretto.
Il Ministero ribadisce che la funzione delle sanzioni è di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire il danno causato all’ente previdenziale.
La disciplina del DURC online prevede che continuerà dunque ad attestare automaticamente la regolarità solo in presenza di scostamenti complessivi inferiori a 150 euro, mantenendo un sistema uniforme e trasparente di verifica.