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Decreto correttivo della riforma fiscale: nuove regole sugli errori contabili

Il terzo decreto correttivo alla riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, introduce importanti modifiche alla disciplina del trattamento fiscale degli errori contabili. Le novità riguardano in particolare il perimetro dei soggetti coinvolti, le modalità di correzione e la rilevanza fiscale delle rettifiche.

Perimetro dei soggetti interessati

La disciplina semplificata si applica esclusivamente alle imprese soggette a revisione legale obbligatoria dei conti.
Sono incluse anche le microimprese, ma solo a condizione che:

  • rinuncino alle semplificazioni di bilancio;
  • siano comunque assoggettate alla revisione legale.

Restano escluse le imprese non tenute per legge alla revisione.

Errori contabili: cosa cambia

Il decreto distingue tra:

  • errore contabile,
  • cambiamento di stima.

Gli errori non rilevanti possono essere corretti direttamente in bilancio, con riconoscimento fiscale automatico, purché la correzione avvenga entro:

  • la data di approvazione del bilancio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso.
Tempistiche per la rilevanza fiscale

La correzione assume rilievo fiscale se effettuata:

  • entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo;
  • prima che il contribuente abbia ricevuto comunicazione formale di accessi, ispezioni o verifiche.
Esempi applicativi

Il decreto chiarisce l’effetto fiscale della correzione in due casi:

  • Errata classificazione di una posta contabile → la correzione produce pieno effetto fiscale.
  • Ammortamenti → è possibile dedurre due quote di ammortamento per effetto della rettifica.
Rilevanza ai fini IRAP

La disciplina si estende anche all’IRAP, con una specifica clausola:
la correzione non produce effetti se il valore della produzione netta è negativo.

Utilizzo dei crediti emergenti

I crediti generati dalla correzione di errori a favore del contribuente possono essere utilizzati immediatamente in compensazione.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi con inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

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