Con l’ordinanza 31 marzo 2026, n. 7957, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene su un tema ricorrente nella gestione della NASpI: il rapporto tra attività autonoma, obblighi di comunicazione e decadenza dalla prestazione. La Corte chiarisce che ciò che rileva non è la mera apertura della partita IVA, ma l’effettivo svolgimento di un’attività produttiva di reddito.
Il caso esaminato
La vicenda riguarda un lavoratore al quale l’INPS aveva negato la NASpI per l’anno 2017, sostenendo la mancata comunicazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo.
Elemento centrale del caso:
- partita IVA ancora formalmente attiva
- comunicazione precedente regolarmente inviata
- assenza, nel 2017, di attività concreta
- assenza di compensi percepiti
Nonostante questi elementi, i giudici di merito avevano attribuito rilievo decisivo al solo dato formale della posizione fiscale aperta.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte richiama la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 22/2015.
In particolare:
- l’art. 10 collega l’obbligo di comunicazione al fatto che il beneficiario “intraprenda” un’attività autonoma produttiva di reddito
- l’art. 11 lega la decadenza alla mancata comunicazione in caso di effettivo avvio dell’attività
Secondo la Cassazione, ciò che conta è:
- l’effettivo svolgimento dell’attività autonoma
- la sua capacità di produrre reddito
- la contemporaneità con la percezione della NASpI
La sola titolarità della partita IVA non è sufficiente a far scattare gli obblighi informativi o la decadenza.
Forma contro sostanza: il punto chiave
La Corte esclude un automatismo tra:
- apertura della partita IVA
- obbligo di comunicazione
- decadenza dalla NASpI
Una simile interpretazione, secondo i giudici, amplierebbe indebitamente l’ambito della decadenza rispetto a quanto previsto dalla legge, colpendo anche situazioni di completa inattività.
Viene quindi privilegiato il dato sostanziale: ciò che rileva è l’esistenza reale dell’attività e non la sola posizione fiscale formalmente attiva.
Implicazioni pratiche
La decisione porta a una conseguenza rilevante sul piano operativo:
- l’obbligo di comunicazione all’INPS sussiste solo in presenza di attività autonoma effettiva
- la decadenza dalla NASpI richiede lo svolgimento concreto dell’attività e la produzione (anche potenziale) di reddito
- la mera partita IVA aperta non è sufficiente a fondare la perdita del diritto
La Cassazione dispone quindi la cassazione con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce di questo principio.
Cosa cambia per lavoratori e consulenti
Il messaggio della pronuncia è netto: nelle verifiche sulla NASpI occorre concentrarsi sulla realtà dei fatti e non sulla sola posizione formale.
In particolare:
- verificare se l’attività autonoma sia stata effettivamente svolta
- accertare la presenza di redditi o compensi
- dimostrare l’eventuale inattività anche in presenza di partita IVA aperta
Solo in presenza di un’attività realmente esercitata e produttiva di reddito scatta l’obbligo di comunicazione e, eventualmente, la decadenza dalla prestazione.
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