Con la sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato il tema dei controlli datoriali sugli strumenti informatici aziendali, chiarendo quando tali verifiche possono ritenersi legittime e quando l’utilizzo improprio delle dotazioni di lavoro può integrare una giusta causa di licenziamento.
LA VICENDA
La vicenda nasce da una contestazione disciplinare mossa nei confronti di un dipendente. L’azienda gli contesta un numero elevatissimo di accessi non autorizzati al sistema gestionale aziendale. Gli attribuisce anche la trasmissione all’esterno di documentazione contabile e dati relativi ai clienti, oltre all’uso del computer aziendale per finalità estranee alla prestazione lavorativa. Di fronte a queste anomalie, il datore di lavoro ha controllato il dispositivo assegnato al lavoratore. All’esito delle verifiche, ha quindi disposto il licenziamento per giusta causa.
La Corte d’Appello ha già riconosciuto la legittimità dell’operato aziendale e ha rilevato che i controlli erano stati effettuati nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, ha attribuito rilievo alla presenza di una policy aziendale chiara, comunicata preventivamente ai dipendenti. Tale policy disciplinava l’uso degli strumenti informatici e consentiva all’azienda di effettuare verifiche in presenza di comportamenti anomali o sospetti.
IL RICORSO
Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore ha sostenuto che, al momento dei controlli, il computer fosse di sua proprietà. Ha inoltre affermato di non aver ricevuto un’adeguata informazione sulla possibilità di monitoraggi. La Suprema Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha infatti accertato che il dispositivo era ancora di proprietà aziendale e che il dipendente era stato correttamente informato sia sulle regole di utilizzo sia sulle conseguenze disciplinari previste in caso di violazione.
La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato. In presenza di fondati sospetti di illeciti, il datore di lavoro può procedere al controllo degli strumenti informatici aziendali concessi per lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’importante è sia che tali controlli siano effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità sia che siano preceduti da un’adeguata informativa ai lavoratori. In questo contesto, la diffusione di una policy aziendale che chiarisca modalità di utilizzo, possibili controlli e relative conseguenze disciplinari costituisce un elemento essenziale per la legittimità delle verifiche.
Secondo i giudici di legittimità, le condotte accertate nel caso di specie, caratterizzate dalla reiterazione degli accessi, dalla consapevolezza delle violazioni e dalla diffusione di dati riservati, hanno determinato una lesione irreparabile del vincolo fiduciario.
La Corte ha ritenuto questi comportamenti sufficientemente gravi da integrare la giusta causa di licenziamento. Ha valutato anche i possibili danni reputazionali per l’azienda e i rischi connessi alla violazione della riservatezza dei dati.
LA PRONUNCIA
La pronuncia conferma, dunque, che il controllo sugli strumenti tecnologici aziendali non è di per sé vietato, ma deve essere circoscritto e fondato su regole interne chiare e previamente comunicate. Allo stesso tempo, viene ribadito che non è l’uso personale occasionale degli strumenti di lavoro a rilevare sul piano disciplinare, bensì l’abuso sistematico e la violazione delle policy aziendali, soprattutto quando coinvolgono informazioni sensibili e dati riservati.