image Contratto di soggiorno: nuove regole per l’ingresso dei lavoratori extra-UE image Prestazione Universale: chiarimenti INPS sul rapporto di lavoro stipulato da persona diversa dal beneficiario

Contribuzione figurativa: chiarimenti INPS per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali o pubbliche elettive

Con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali ai sensi dell’articolo 31 della legge 300/1970 e dell’articolo 3 del D.lgs. 564/1996.

Presupposti necessari

Per ottenere l’accredito della contribuzione figurativa devono essere presenti due condizioni fondamentali:

  • il lavoratore deve essere collocato in aspettativa non retribuita, con un rapporto di lavoro subordinato sospeso ma ancora soggetto all’assicurazione IVS;
  • il provvedimento di aspettativa deve essere redatto in forma scritta, datato e sottoscritto dal datore di lavoro.

L’atto deve avere data anteriore all’inizio dell’aspettativa.

Quando l’accredito non può essere riconosciuto

La contribuzione figurativa non può essere concessa quando:

  • il lavoratore non era dipendente al momento dell’attribuzione della carica sindacale o pubblica;
  • l’assunzione è avvenuta successivamente, durante il mandato.
Documentazione richiesta

Se il provvedimento originale è già presente agli atti, per le aspettative a tempo indeterminato il lavoratore deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che ne confermi il perdurare.

In caso di irreperibilità dell’atto originario, il datore di lavoro può presentare:

  • una dichiarazione che ne attesti l’irreperibilità e le motivazioni;
  • documenti sostitutivi idonei, come prospetti paga, estratti del Libro Unico del Lavoro o altri atti che dimostrino il collocamento in aspettativa.

Questa documentazione sostitutiva è ammessa solo in specifiche situazioni, come trasferimenti d’azienda o fusioni.

Quali cariche sindacali rientrano nel diritto all’accredito

Sono considerate valide le cariche:

  • formalmente attribuite;
  • previste dallo statuto dell’organizzazione sindacale;
  • di livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio;
  • comprese anche in organi collegiali.

Rientrano delegati, segretari, membri di organismi direttivi e altre figure rappresentative.

L’investitura deve avvenire tramite atto scritto che confermi il mandato, anche se può includere funzioni multiple secondo l’organizzazione interna.

Il ruolo della giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che:

  • ciò che conta è la regolarità formale dell’investitura e la conformità allo statuto;
  • le attività concretamente svolte non sono determinanti ai fini dell’accredito figurativo.

Questo orientamento rafforza l’importanza della forma scritta e della certezza degli atti su cui si fonda l’obbligazione pubblica.

Indicazioni alle Strutture territoriali

Le sedi INPS devono:

  • verificare la conformità formale della carica sindacale;
  • riesaminare eventuali ricorsi non definiti;
  • assicurare uniformità nell’istruttoria delle domande.

Il Messaggio INPS fornisce un quadro chiaro sui requisiti documentali e sulle condizioni necessarie per riconoscere la contribuzione figurativa ai lavoratori in aspettativa per cariche sindacali o pubbliche. Il rispetto della forma scritta, la conformità alle norme statutarie e la verifica puntuale da parte delle Strutture territoriali rappresentano gli elementi centrali della disciplina.

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